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Sentenza

Sentenza del 08/09/2017 n. 3570 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Frode dell'Iva - Prova - Caratteristiche del fornitore - Idoneità a fondare la prova della frode - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’Amministrazione finanziaria ha contestato l’inesistenza delle operazioni di acquisto e, conseguentemente, l’indebita detrazione dell’IVA, basandosi sulle caratteristiche dei fornitori: assenza di un’adeguata organizzazione d’impresa, mancanza di automezzi per il trasporto dei rottami e omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi. La controversia riguardava se tali elementi fossero sufficienti a dimostrare che le cessioni di beni non fossero realmente avvenute.

La decisione

La contestazione è stata ritenuta priva di adeguato fondamento probatorio. Gli elementi relativi all’inadeguatezza dei fornitori potevano dimostrare, al più, eventuali illeciti tributari commessi da questi ultimi, ma non provavano l’inesistenza delle cessioni effettuate nei confronti della società. Per dimostrare la frode o la fittizietà delle operazioni sarebbe stato necessario evidenziare anomalie concrete nel pagamento del prezzo, nella consegna dei beni o nella loro successiva rivendita. Poiché tali circostanze risultavano invece compiutamente dimostrate, la pretesa dell’Amministrazione finanziaria non è stata accolta.

Norme richiamate

  • Art. 39 d.P.R. 600/1973

    Gli elementi e i dati di fatto devono possedere idonea capacità dimostrativa per assumere valore di indizio.

    Gli elementi utilizzati dall’Amministrazione finanziaria per una rettifica devono essere concretamente idonei a dimostrare l’inesistenza delle operazioni contestate; non è sufficiente provare soltanto irregolarità o inadempimenti fiscali dei fornitori.

  • Meccanismo del reverse charge IVA

    Nel contrasto alle frodi IVA, la contestazione dell’indebita applicazione o detrazione dell’imposta richiede una prova effettiva della fittizietà delle operazioni o della consapevolezza del contribuente, non potendo fondarsi esclusivamente sulle anomalie soggettive dei fornitori.

Massime di principio

  • Le irregolarità fiscali, patrimoniali o organizzative del fornitore non dimostrano automaticamente che le operazioni commerciali siano inesistenti.
  • Per contestare la realtà di una cessione, l’Amministrazione deve fornire elementi concreti riguardanti, tra l’altro, il pagamento, la consegna dei beni, la loro disponibilità materiale e la successiva rivendita.
  • La prova della frode deve riguardare il rapporto commerciale contestato e non può limitarsi alla descrizione del fornitore come soggetto inaffidabile o fiscalmente irregolare.
  • La regolare documentazione contabile e la dimostrazione dell’effettiva movimentazione dei beni costituiscono elementi rilevanti a favore del contribuente, pur non essendo necessariamente da soli decisivi.
  • In una situazione analoga, occorre distinguere tra l’eventuale illecito commesso dal fornitore e l’inesistenza dell’operazione effettuata con il cliente: il primo non implica automaticamente il secondo.

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