Sentenza del 08/09/2017 n. 3550 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Processo tributario - Appello - Produzione documenti nuovi rispetto a quelli prodotti in primo grado - Preclusione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa produzione è stata ritenuta ammissibile. La norma consente di depositare in appello documenti diversi e ulteriori rispetto a quelli prodotti in primo grado, anche se avrebbero potuto essere prodotti prima e non lo sono stati per qualsiasi motivo, poiché la legge non prevede una specifica preclusione. La decisione conferma l'orientamento di Cass. n. 12783/2015.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di produrre per la prima volta in appello documenti non depositati nel giudizio di primo grado. È stata esaminata l'interpretazione dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. 546/1992, che fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello.
Norme richiamate
Art. 58, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti.
La disposizione consente la produzione in appello di documenti nuovi e ulteriori rispetto a quelli depositati in primo grado, senza preclusione per il solo fatto che tali documenti avrebbero potuto essere prodotti precedentemente.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la produzione in appello di documenti non depositati in primo grado è, in linea generale, ammissibile ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. 546/1992.
- La nozione di nuovi documenti comprende anche quelli già disponibili o producibili in primo grado ma non depositati, purché siano effettivamente diversi e ulteriori rispetto a quelli già presenti nel fascicolo.
- La controparte non può eccepire l'inammissibilità della produzione soltanto perché il documento avrebbe potuto essere prodotto prima; la norma non stabilisce, per tale ragione, una preclusione automatica.
- Resta comunque necessario che la produzione sia pertinente alla controversia e che siano rispettate le regole processuali applicabili, inclusi i termini e le modalità di deposito.
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