Sentenza del 16/11/2017 n. 4723 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Avviso di accertamento - Motivazione - Non emendabilità successivamente all'emissione dell'atto - Assenza di motivazione - Nullità dell'atto - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell'avviso di accertamento sostenendo che l'atto fosse privo, o comunque carente, della motivazione necessaria a indicare i presupposti di fatto, le ragioni di diritto e il collegamento con le risultanze istruttorie. Ha inoltre sostenuto che tale vizio non potesse essere corretto o integrato dall'amministrazione nella successiva fase contenziosa.
La decisione
La contestazione è stata accolta: l'assenza o l'insufficienza della motivazione dell'atto impositivo determina la nullità dell'avviso. La motivazione deve essere completa al momento dell'emissione dell'atto e non può essere integrata o sanata successivamente durante il giudizio. È stato applicato il principio generale secondo cui ogni provvedimento amministrativo deve indicare sin dall'origine i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione.
Norme richiamate
Art. 3 della legge n. 241/1990
La motivazione di ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
La motivazione deve essere presente e sufficientemente completa già nell'atto originario, permettendo al destinatario di comprendere le ragioni della pretesa e di difendersi efficacemente. L'amministrazione non può sostituire o integrare sostanzialmente la motivazione per la prima volta nel corso del contenzioso.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento deve esporre fin dall'emissione i fatti, le norme applicate, il ragionamento seguito dall'amministrazione e gli elementi istruttori posti a fondamento della pretesa.
- La motivazione non può essere meramente apparente, generica o limitata a formule standard che non consentano al contribuente di comprendere concretamente l'origine e il calcolo della pretesa.
- Se la motivazione manca o è radicalmente insufficiente, il vizio può comportare la nullità dell'atto e non è normalmente sanabile attraverso spiegazioni aggiunte dall'ente durante il giudizio.
- In situazioni analoghe occorre confrontare il contenuto dell'atto notificato con le ragioni successivamente invocate dall'amministrazione: le seconde non possono colmare una carenza essenziale dell'atto originario.
- La valutazione concreta dipende dal tipo di tributo e dalla disciplina speciale applicabile, poiché alcune norme possono prescrivere requisiti motivazionali ulteriori o modalità specifiche di motivazione.
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