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Sentenza

Sentenza del 16/11/2017 n. 4723 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Avviso di accertamento - Motivazione - Non emendabilità successivamente all'emissione dell'atto - Assenza di motivazione - Nullità dell'atto - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la validità dell'avviso di accertamento sostenendo che l'atto fosse privo, o comunque carente, della motivazione necessaria a indicare i presupposti di fatto, le ragioni di diritto e il collegamento con le risultanze istruttorie. Ha inoltre sostenuto che tale vizio non potesse essere corretto o integrato dall'amministrazione nella successiva fase contenziosa.

La decisione

La contestazione è stata accolta: l'assenza o l'insufficienza della motivazione dell'atto impositivo determina la nullità dell'avviso. La motivazione deve essere completa al momento dell'emissione dell'atto e non può essere integrata o sanata successivamente durante il giudizio. È stato applicato il principio generale secondo cui ogni provvedimento amministrativo deve indicare sin dall'origine i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione.

Norme richiamate

  • Art. 3 della legge n. 241/1990

    La motivazione di ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

    La motivazione deve essere presente e sufficientemente completa già nell'atto originario, permettendo al destinatario di comprendere le ragioni della pretesa e di difendersi efficacemente. L'amministrazione non può sostituire o integrare sostanzialmente la motivazione per la prima volta nel corso del contenzioso.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento deve esporre fin dall'emissione i fatti, le norme applicate, il ragionamento seguito dall'amministrazione e gli elementi istruttori posti a fondamento della pretesa.
  • La motivazione non può essere meramente apparente, generica o limitata a formule standard che non consentano al contribuente di comprendere concretamente l'origine e il calcolo della pretesa.
  • Se la motivazione manca o è radicalmente insufficiente, il vizio può comportare la nullità dell'atto e non è normalmente sanabile attraverso spiegazioni aggiunte dall'ente durante il giudizio.
  • In situazioni analoghe occorre confrontare il contenuto dell'atto notificato con le ragioni successivamente invocate dall'amministrazione: le seconde non possono colmare una carenza essenziale dell'atto originario.
  • La valutazione concreta dipende dal tipo di tributo e dalla disciplina speciale applicabile, poiché alcune norme possono prescrivere requisiti motivazionali ulteriori o modalità specifiche di motivazione.

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