Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 21/08/2024 n. 23014 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Masch S.p.A. aveva impugnato, con ricorso notificato il 12 settembre 2017 e articolato in sette motivi, la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo che aveva confermato il rigetto del ricorso contro un avviso di pagamento del Comune di M. per € 14.872,00 di TARI relativa al 2015, richiesta in relazione a immobili posseduti dalla società. Nel corso del giudizio di legittimità, le parti hanno raggiunto un accordo bonario: il 4 marzo 2024 la contribuente ha rinunciato al ricorso e il Comune ha accettato la rinuncia.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., senza esaminare nel merito i sette motivi di ricorso. Ha compensato integralmente le spese tra le parti, come da loro richiesto in ragione dell’accordo bonario. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, poiché tale misura non si applica all’estinzione del giudizio per rinuncia.

Norme richiamate

  • Art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte comporta che il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all' art. 390 cod. proc. civ.;

    La rinuncia al ricorso accettata dalla controparte determina l’estinzione del giudizio.

  • Art. 391 c.p.c.

    Non resta, dunque, che dichiarare, ai sensi dell' art. 391 , cod. proc. civ., l'estinzione del giudizio per rinuncia con compensazione delle spese di giudizio, stante l'intervenuto accordo amichevole concluso tra la parti, come peraltro dalle stesse richiesto.

    La Corte dichiara l’estinzione per rinuncia e può compensare le spese quando, come in questo caso, vi è un accordo amichevole e le parti lo richiedono.

  • Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Non ricorrono le condizioni di cui all' art. 13 , comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, come tale di stretta interpretazione e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica all'ipotesi (ivi non contemplata) di estinzione del giudizio.

    Il raddoppio del contributo unificato, qualificato come misura eccezionale e di stretta interpretazione, non si applica per analogia o estensione all’estinzione del giudizio conseguente alla rinuncia.

Massime di principio

  • Se il ricorrente rinuncia al ricorso e la controparte accetta, il giudizio si estingue senza che il giudice debba decidere nel merito i motivi d’impugnazione.
  • Le parti possono chiedere la compensazione integrale delle spese; in presenza di un accordo amichevole, il giudice può accogliere tale richiesta.
  • Il raddoppio del contributo unificato non consegue automaticamente alla rinuncia: la misura prevista dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 non si estende all’estinzione del giudizio per rinuncia.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.