Cassazione Penale, Ordinanza n. 31725/2025 del 23/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati, osservando che le censure erano dirette a ottenere una inammissibile rilettura del materiale fattuale e probatorio, attività riservata al giudice di merito. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la sua condanna per concorso nel reato di bancarotta fraudolenta. I motivi dedotti erano due, qualificati nel provvedimento come primo e secondo ed ultimo motivo: entrambi contestavano la correttezza della motivazione sulla responsabilità, denunciando un vizio di motivazione sia in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato sia quanto all'elemento soggettivo. In sostanza, il ricorrente mirava a una diversa ricostruzione dei fatti e a una diversa valutazione delle risultanze probatorie rispetto a quelle operate dai giudici di merito.
Norme richiamate
richiamato come base del concorso di persone nel reato contestato all'imputato
art. 223, comma 1, R.D. n. 267/1942
richiamato come disposizione incriminatrice della bancarotta fraudolenta oggetto di contestazione
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone
Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione
la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito nella ricostruzione dei fatti e delle prove
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito dedurre con successo censure che mirino esclusivamente a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio o una ricostruzione alternativa dei fatti, poiché tale attività è riservata al giudice di merito.
- Il vizio di motivazione non sussiste quando la sentenza impugnata abbia esplicitato in modo non illogico e non giuridicamente viziato le ragioni del proprio convincimento, anche richiamando e condividendo le conclusioni del primo giudice.
- Le contestazioni sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato e sull'elemento soggettivo, se formulate come mera contrapposizione a una diversa interpretazione delle prove, sono manifestamente infondate in cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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