Cassazione Penale, Sentenza n. 16199/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna in appello (2 anni di reclusione e €3.000 di multa) per reati connessi al possesso di arma. Ha dedotto: (1) violazione di legge perché il giudizio d'appello si è svolto con rito di trattazione scritta e il Procuratore generale ha depositato le conclusioni soltanto quattro giorni prima dell'udienza, impedendo alla difesa di presentare nuovi motivi o repliche; (2) vizio di motivazione rispetto al capo C) sostenendo che l'imputato non avrebbe «portato» l'arma ma solo detenuta, richiamando dichiarazioni a suo favore secondo cui la convivente aveva mostrato la busta con il fucile sulla pubblica via e che l'imputato l'aveva poi presa e sotterrata a venti metri dal luogo del ritrovamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che il tardivo deposito delle conclusioni del Procuratore generale non abbia prodotto alcuna lesione del diritto di difesa perché le conclusioni erano una mera e generica richiesta di conferma della sentenza e della pena, prive di argomenti concreti atti a condizionare l'esito del giudizio; pertanto la tardività non ha avuto incidenza. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato l'inammissibilità per difetto di autosufficienza del ricorso, poiché l'appellante non ha trascritto o allegato i verbali delle dichiarazioni che avrebbe voluto opporre alla motivazione, rendendo così inesplorabile il presunto travisamento. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
La mancata o tardiva comunicazione telematica delle conclusioni del pubblico ministero può integrare una nullità generale a regime intermedio solo se tale omissione o tardività ha avuto un'effettiva incidenza sull'esito del giudizio; una generica richiesta di conferma della sentenza, priva di argomentazioni specifiche, non è idonea a provocare tale pregiudizio
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese del procedimento e la possibilità di condanna al versamento in favore della Cassa delle ammende a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso
art. 23, comma 1, legge 18 aprile 1975, n. 110 (capo B)
Normativa sostanziale richiamata nella sentenza come fonte del capo di imputazione relativo a reati connessi alle armi; la Corte ha ritenuto che gli elementi di fatto posti a fondamento della condanna siano sufficienti in base alla motivazione di merito
art. 23, comma 4, legge 14 ottobre 1974, n. 497 (capo C)
Normativa sostanziale relativa al reato contestato con riferimento al possesso/occulzione di arma; la Corte di merito ha ritenuto provata la condotta consistente nel ricevere/trasportare e occultare l'arma
Massime di principio
- La tardività del deposito delle conclusioni del pubblico ministero nel rito della trattazione scritta costituisce motivo di nullità solo se è dimostrabile un'effettiva incidenza sull'esito del giudizio; una mera richiesta generica di conferma della sentenza non integra tale pregiudizio
- I motivi di ricorso per cassazione devono essere autosufficienti: se si invoca il travisamento della prova o si deducono discrepanze nelle dichiarazioni, è necessario allegare o trascrivere i relativi verbali; la mancata allegazione rende il motivo inammissibile
- Le questioni di fatto in tema di possesso o trasporto di un'arma (es. luogo del prelievo, percorso, occultamento) sono valutate in primo e secondo grado e la Cassazione non riapre tali profili senza adeguata documentazione probatoria allegata al ricorso
- Se le conclusioni della parte pubblica sono prive di argomentazioni concrete e si limitano a chiedere la conferma della sentenza e della pena, il tardivo deposito delle stesse non giustifica l'annullamento del giudizio né l'apertura di facoltà di replica per la difesa
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