Cassazione Civile, Ordinanza n. 07345/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di rimborso di un credito d'imposta acquistato da una società da un'altra società. Il credito era stato originariamente indicato in dichiarazione dalla società cedente in relazione a crediti sorti nel periodo di liquidazione, e la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto legittimo il rifiuto dell'Amministrazione perché la cessione non era avvenuta al valore nominale e non era intervenuta all'interno del gruppo societario, richiamando l'art. 2, comma 57, d.l. n. 225/2010 e l'art. 43-ter d.P.R. n. 602/1973. La ricorrente ha dedotto falsa applicazione di tali norme e violazione anche degli artt. 43-bis d.P.R. n. 602/1973, 1 d.m. 30 settembre 1997, n. 384, e 69 r.d. n. 2440/1923, sostenendo che, una volta che il credito era già stato chiesto a rimborso in dichiarazione nel rispetto della disciplina speciale, la cessione successiva era assoggettata alla disciplina ordinaria e non ai limiti del comma 57.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha chiarito che i limiti del valore nominale e della cessione infragruppo previsti dall'art. 2, comma 57, d.l. n. 225/2010 riguardano la specifica fase di cessione del credito d'imposta ivi disciplinata, ma non si estendono alla successiva cessione di un credito ormai sorto e divenuto posizione creditoria verso l'Erario a seguito dell'indicazione in dichiarazione. In tale fase opera la disciplina generale della cessione dei crediti verso lo Stato, di cui agli artt. 43-bis d.P.R. n. 602/1973 e 69 r.d. n. 2440/1923, che non prevede né il valore nominale né il vincolo infragruppo. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della società contribuente. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e condannato l'Agenzia delle Entrate alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, comma 57, d.l. n. 225/2010
"il credito deve essere ceduto rispettandone il valore nominale; la cessione deve avvenire all'interno del gruppo societario"
La disposizione disciplina la cessione del credito d'imposta ivi previsto, imponendo i limiti del valore nominale e della cessione infragruppo; tali limiti non si estendono alla successiva cessione del credito già sorto e indicato in dichiarazione, quando opera la disciplina ordinaria.
art. 43-ter d.P.R. n. 602/1973
Richiamato come norma applicabile alla cessione del credito d'imposta; nella fattispecie la Corte afferma che, per la cessione successiva al sorgere del credito, si applica la disciplina generale della cessione dei crediti verso l'Erario.
art. 43-bis d.P.R. n. 602/1973
È richiamato come parte della disciplina generale che regola la cessione del credito già sorto, senza vincoli di valore nominale o appartenenza al gruppo.
art. 1 d.m. 30 settembre 1997, n. 384
Censurato unitamente alle altre norme sulla cessione dei crediti verso l'Erario, ma il testo non ne specifica autonomamente il contenuto applicativo nella decisione.
art. 69 r.d. n. 2440/1923
È indicato come norma della disciplina generale della cessione dei crediti verso lo Stato; la Corte la richiama per affermare che non impone il valore nominale né il vincolo infragruppo.
art. 70 r.d. n. 2440/1923
Richiamato nel corpo della motivazione insieme all'art. 69, senza una specifica autonoma ratio illustrata nel testo.
art. 17 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
È richiamato solo come base per la compensazione del credito d'imposta prevista dalla disciplina speciale.
Massime di principio
- Il divieto di cessione a prezzo diverso dal valore nominale e il vincolo della cessione infragruppo, previsti da una disciplina speciale sul credito d'imposta, si riferiscono alla cessione regolata da quella specifica norma e non si estendono automaticamente a successive cessioni del credito ormai consolidato.
- Quando un credito d'imposta è stato validamente indicato in dichiarazione e si è trasformato in una posizione creditoria verso l'Erario, la sua successiva circolazione è soggetta alla disciplina generale della cessione dei crediti verso lo Stato, salvo espresso diverso divieto di legge.
- In assenza di ulteriori accertamenti in fatto, il giudice di legittimità può decidere nel merito ove la corretta qualificazione giuridica della cessione conduca all'accoglimento della domanda originaria del contribuente.
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