Cassazione Penale, Sentenza n. 40536/2024 del 05/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Moliterni impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bologna (6/22.07.2024) che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il ripristino della custodia cautelare in carcere disposto dal Tribunale collegiale (ordinanza 17/05/2024). Il motivo principale (ritenuto assorbente) dedotto dalla difesa è l'inefficacia della misura per la mancata e tardiva trasmissione, ai sensi dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., di nove DVD contenenti otto informative di reato (strumento probatorio posto a fondamento della nuova richiesta cautelare e ritenuto decisivo dal Tribunale collegiale). Altri motivi dedotti riguardavano presunte omissioni valutative, vizio di motivazione sulla attualità del pericolo di reiterazione e sulla recidiva, nonché nullità/omessa valutazione dell'ordinanza cautelare, ma la Corte ha ritenuto il primo motivo assorbente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso sul primo motivo, annullando senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiarando la perdita di efficacia della misura cautelare della custodia in carcere disposta con ordinanza del 17 maggio 2024. Ha ordinato l'immediata liberazione dell'imputato se non detenuto per altra causa e ha disposto l'immediata comunicazione del dispositivo al Procuratore generale ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. Il rigetto del riesame è stato quindi annullato per violazione dell'obbligo di trasmissione degli atti fondanti la domanda cautelare, con conseguente vizio insanabile della decisione.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen. (commi 5 e 10)
La Corte ha ritenuto che il comma 5 impone la tempestiva trasmissione degli atti posti a fondamento della richiesta cautelare al giudice del riesame e alla difesa; la tardiva trasmissione dei DVD ha impedito il corretto contraddittorio e il controllo di riesame, viziando la decisione.
Richiamato nel quadro delle norme procedurali pertinenti alla valutazione dell'efficacia della misura; la Corte lo considera parte del contesto normativo che regola la formazione del compendio probatorio trasmesso alla difesa e all'organo di controllo.
art. 111 Cost.
La Corte ha richiamato il principio del giusto processo e del contraddittorio: la mancata trasmissione degli atti ostacola il diritto della difesa a conoscere e contestare gli elementi a fondamento della misura cautelare e compromette il doppio grado di giurisdizione.
art. 309 cod. proc. pen. (comma 9, terzo periodo) e art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.
Citate con riferimento ai motivi di nullità e alle valutazioni del rieame e della motivazione; la Corte non ha deciso sul merito di tali questioni perché ha ritenuto il primo motivo assorbente.
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato; la Corte ha comunque risolto la controversia favorevolmente al ricorrente sulla base del vizio procedurale della mancata trasmissione.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma sui limiti di enunciazione dei motivi in cassazione: la Corte ha enunciato i motivi nei limiti richiesti dalla disposizione, come indicato nella relazione introduttiva del ricorso.
Richiamato in ordine agli adempimenti successivi all'annullamento con perdita di efficacia della misura cautelare: la Corte ha disposto la trasmissione del dispositivo al Procuratore generale per gli eventuali provvedimenti del caso.
Massime di principio
- Quando atti investigativi o probatori posti a fondamento di una richiesta di misura cautelare (anche se riferiti a diverso procedimento) sono ritenuti decisivi per la nuova cautela, essi devono essere trasmessi tempestivamente alla difesa e all'organo di riesame ai sensi dell'art. 309 co.5; la mancata trasmissione può viziare irrimediabilmente la misura.
- La presenza in atti di una ordinanza di applicazione della misura emessa dal GIP non è automaticamente "equipollente" alla trasmissione dei materiali originari: l'equipollenza può valere solo se risulta che il contenuto delle informative è stato integralmente e testualmente riprodotto e la difesa ha potuto effettivamente esercitare il suo controllo.
- Il riesame deve consentire una revisione effettiva (revisio prioris istantiae): se il materiale rilevante non è disponibile al momento del riesame, è compromessa la funzione di controllo e il principio del doppio grado.
- La difesa è tenuta, se eccepisce la mancata trasmissione, a indicare anche quali elementi decisivi sarebbero stati sottratti all'esame qualora ciò sia rilevante, ma l'onere primario della tempestiva trasmissione grava sul pubblico ministero.
- Se la Cassazione annulla senza rinvio per vizio procedurale che determina la perdita di efficacia della misura, il provvedimento deve essere eseguito (immediata liberazione se non vi sono altre cause di detenzione) e segnalato al Procuratore generale per gli atti consequenziali.
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