Sentenza n. 1851/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia e, non essendovi opposizione della parte resistente costituita alla prosecuzione del giudizio, ha dichiarato estinto il processo ai sensi degli artt. 35, comma 2, lettera c), e 84, comma 3, secondo periodo, c.p.a. Ha compensato integralmente tra le parti le spese e le competenze di giudizio, in considerazione della richiesta di compensazione e della mancata opposizione della resistente.
Atto impugnato: Inerzia della Fondazione Arena di Verona nell’avviare e concludere il procedimento finalizzato alla revisione dei prezzi del contratto di appalto
Esito
La controversia
La società appaltatrice ha proposto ricorso per accertare l’illegittimità dell’inerzia della Fondazione Arena di Verona nell’avviare e concludere il procedimento per la revisione dei prezzi del contratto relativo ai servizi di pulizia e sanificazione, raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti dell’Anfiteatro di Verona. La ricorrente ha poi notificato e depositato, il 25 agosto 2026, una dichiarazione rituale di rinuncia al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese. La Fondazione, costituitasi il 16 settembre 2026, ha dichiarato di prendere atto della rinuncia e di non opporsi alla compensazione.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
il giudizio deve essere dichiarato estinto (art. 35, comma 2, lett. “c”), salvo che le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongano (art. 84, comma 3, secondo periodo);
La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio, salvo opposizione delle parti che abbiano interesse alla sua prosecuzione.
il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il Collegio, avuto riguardo ad ogni circostanza, ritenga di compensarle (art. 84, comma 2);
Le spese degli atti processuali compiuti sono normalmente a carico del rinunciante, ma il Collegio può compensarle valutate le circostanze del caso.
art. 84, comma 3, secondo periodo, c.p.a.
il giudizio deve essere dichiarato estinto (art. 35, comma 2, lett. “c”), salvo che le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongano (art. 84, comma 3, secondo periodo);
L’estinzione conseguente alla rinuncia non può essere dichiarata se una parte interessata alla prosecuzione vi si oppone.
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso comporta l’estinzione del giudizio, salvo che una parte avente interesse alla prosecuzione si opponga.
- In caso di rinuncia, le spese degli atti processuali compiuti gravano sul rinunciante, ma il giudice può disporne la compensazione considerando le circostanze del caso.
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