Cassazione Civile, Ordinanza n. 04911/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda sanzioni tributarie irrogate per più annualità d'imposta (2009, 2010 e 2011) in relazione a contestazioni mosse a due diverse società e, per una di esse, anche al socio per la quota di partecipazione. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto limitatamente al motivo sulla continuazione; la CTR aveva poi rigettato gli appelli, ritenendo applicabile il cumulo giuridico ex art. 12 d.lgs. n. 472/1997. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell'art. 12 d.lgs. n. 472/1997: secondo la ricorrente, non poteva operare la continuazione perché gli accertamenti riguardavano soggetti diversi (due società distinte e il socio) e violazioni non aventi la stessa indole, poiché per il 2009 erano contestate violazioni IRAP e IVA e nel 2011 violazioni relative agli obblighi del sostituto d'imposta.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha chiarito che l'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997 presuppone violazioni "della stessa indole", nozione che richiede sostanziale identità oggettiva tra le violazioni considerate; nel caso concreto tale presupposto mancava sia perché gli accertamenti erano riferiti a due società diverse, sia perché, nei confronti della società per le annualità 2009-2011, le contestazioni riguardavano disposizioni e obblighi differenti (IRAP/IVA nel 2009, obblighi del sostituto d'imposta nel 2011). La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
comma 1, comma 2, comma 3, comma 5
La disposizione disciplina ipotesi diverse di cumulo giuridico delle sanzioni tributarie. Il comma 5 opera autonomamente e richiede che le violazioni siano della stessa indole commesse in periodi d'imposta diversi; non basta una generica reiterazione delle violazioni né un mero legame temporale o una progressione di condotte se manca la sostanziale identità oggettiva delle violazioni.
È richiamato per definire le violazioni della stessa indole: quelle delle medesime disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per natura dei fatti, motivi o modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro di legittimità invocato per censurare la violazione di legge nella sentenza impugnata.
art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 99/2000
È richiamato come intervento modificativo che ha condotto a valorizzare l'autonomia precettiva del comma 5 dell'art. 12 d.lgs. n. 472/1997.
Massime di principio
- Ai fini dell'applicazione del cumulo giuridico ex art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997, è necessario che le violazioni siano della stessa indole, cioè sostanzialmente identiche per natura dei fatti, motivi o modalità dell'azione; non è sufficiente che siano accomunate da una generica ripetizione nel tempo.
- Il comma 5 dell'art. 12 d.lgs. n. 472/1997 costituisce una previsione autonoma rispetto alle altre ipotesi di cumulo giuridico e non può essere applicato se le violazioni riguardano soggetti diversi oppure disposizioni e obblighi differenti privi di sostanziale identità.
- La continuazione tributaria richiede un presupposto oggettivo preciso: la mera successione di accertamenti in annualità diverse non basta se le condotte sanzionate sono eterogenee sotto il profilo normativo e materiale.
- Nel regime del cumulo giuridico tributario, l'attenuazione del rigore sanzionatorio è ammessa solo nei casi espressamente previsti dal legislatore e va interpretata in modo coerente con la ratio di proporzionalità della risposta sanzionatoria, senza estensioni analogiche oltre i casi tipizzati.
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