Cassazione Penale, Ordinanza n. 06463/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Corte di appello di Palermo aveva confermato la decisione di primo grado che riteneva due imputati responsabili, rispettivamente, di furto aggravato e di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. In cassazione, il primo e unico motivo del ricorso del primo imputato e il secondo motivo del ricorso del secondo imputato censuravano l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla quantificazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche. Il secondo imputato deduceva anche, con il primo motivo, erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione sull'affermazione di responsabilità ex art. 495 c.p., sostenendo che la condotta non avrebbe tratto in inganno gli operanti e contestando la ricostruzione dei fatti, ma la Corte ha rilevato che si trattava di doglianze in fatto e che, in ogni caso, gli elementi costitutivi del reato risultavano integrati, essendo emerso un tentativo di eludere l'accertamento della violazione di prescrizioni cautelari.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto non deducibile in sede di legittimità la censura sulla quantificazione della pena e sul diniego delle attenuanti generiche, perché la determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché sorretta da congrua motivazione ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p., motivazione che nel caso concreto era adeguata. Quanto alla doglianza del secondo imputato sulla responsabilità per falsa attestazione, la Corte l'ha ritenuta inammissibile perché sostanzialmente fattuale e comunque manifestamente infondata, osservando che la condotta era finalizzata a evitare un accertamento delle violazioni cautelari. Ne è seguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato per affermare la responsabilità per falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri; nel caso concreto la Corte ritiene integrati gli elementi costitutivi del reato perché la condotta mirava a evitare l'accertamento di una violazione delle prescrizioni cautelari.
Norma richiamata insieme all'art. 133 c.p. come parametro della discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena.
Norma richiamata insieme all'art. 132 c.p. quale criterio per la graduazione della pena e la valutazione delle circostanze rilevanti ai fini del trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- La determinazione della pena, inclusa la fissazione della pena base e la valutazione degli aumenti o diminuzioni per circostanze aggravanti o attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione dà conto, in modo congruo, degli elementi ritenuti rilevanti ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.
- Il diniego delle attenuanti generiche non è censurabile in sede di legittimità quando il giudice di merito abbia motivato in modo sufficiente e non apodittico, richiamando gli elementi decisivi del caso concreto.
- In sede di cassazione non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera rivalutazione del fatto o delle risultanze probatorie, specie quando la motivazione della sentenza impugnata sia coerente e logicamente articolata.
- Il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali sussiste anche quando la condotta sia diretta a sviare o impedire un accertamento dovuto, essendo sufficiente la presenza degli elementi costitutivi del fatto tipico e non essendo decisivo che la difformità dichiarativa non abbia prodotto un inganno in termini diversi da quelli accertati dal giudice di merito.
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