Sentenza del 28/02/2017 n. 5159 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia aveva accertato per il 2001 un reddito superiore a quello dichiarato da P.A. (Lire 1.497.000), applicando il redditometro in ragione dell’acquisto, nello stesso anno, di tre unità immobiliari per complessivi Euro 309.000, di un terreno non edificabile per Euro 1.032 e di un box per Euro 8.600. La contribuente aveva impugnato l’avviso: la CTP di Milano aveva accolto parzialmente il ricorso e la CTR, con sentenza del 10 luglio 2009, aveva accolto l’appello di P.A. annullando integralmente l’accertamento. L’Agenzia ha proposto ricorso per Cassazione con cinque motivi: omessa pronuncia sui motivi del proprio appello incidentale; errata ripartizione dell’onere della prova rispetto all’accertamento sintetico; insufficiente motivazione sull’iter logico della decisione; insufficiente motivazione sulla rilevanza, per il 2001, della vendita di un immobile per Euro 105.000, somma non ancora percepita in quell’anno; e insufficiente motivazione sulla residua capacità di spesa, che secondo l’Ufficio sarebbe stata pari a Euro 171.445 anche considerando tale somma. La Corte non ha esaminato i motivi di merito: ha deciso il ricorso in base al mancato perfezionamento della sua notificazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate perché la notificazione, tentata presso il domicilio eletto della contribuente, non era andata a buon fine per irreperibilità del destinatario e l’Agenzia non aveva riattivato tempestivamente il procedimento notificatorio. Pur avendo appreso l’esito negativo, l’Ufficio si era attivato soltanto il 18 novembre 2016 per chiedere informazioni sul domicilio professionale del difensore, ricevendo risposta il 5 dicembre 2016: ritardo ritenuto grave. Non è stata quindi accolta la richiesta di rinvio e i cinque motivi di ricorso non sono stati esaminati nel merito. Resta ferma la sentenza della CTR che aveva annullato integralmente l’accertamento; nulla sulle spese, poiché la contribuente non ha svolto attività difensiva.
Norme richiamate
Nel caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.
La norma è richiamata per individuare il limite temporale entro cui il notificante deve riattivare la notificazione non riuscita per cause a lui non imputabili: occorre agire con immediatezza e, in ogni caso, entro un periodo pari alla metà dei termini dell’art. 325 c.p.c., salvo prova rigorosa di circostanze eccezionali.
Massime di principio
- Se la notificazione di un atto processuale non si perfeziona per una causa non imputabile al notificante, chi ha richiesto la notifica deve attivarsi tempestivamente appena ne conosce l’esito negativo, per conservare gli effetti della richiesta originaria.
- La riattivazione non può superare il limite di tempo pari alla metà dei termini previsti dall’art. 325 c.p.c.; un ritardo superiore può essere giustificato solo da circostanze eccezionali provate rigorosamente.
- La tardiva riattivazione del procedimento notificatorio può comportare l’inammissibilità del ricorso, impedendo al giudice di esaminare i motivi di merito. In tal caso resta ferma la decisione impugnata e, se l’intimato non ha svolto attività difensiva, non si dispone sulle spese.
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