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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20526/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (legale rappresentante)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno 2003 nei confronti di una societe0, con recupero di maggiori IVA, IRES e IRAP, in relazione a una presunta frode carosello con acquisti intracomunitari e mancato versamento dell'IVA sulla prima cessione interna. La CTP aveva accolto il ricorso proposto dalla societe0 in persona del suo legale rappresentante. In appello la CTR aveva confermato, ritenendo provata la natura fittizia delle societe0 emittenti le fatture ma non la consapevolezza della cessionaria circa la frode, oltre a escludere la legittimite0 del maggior reddito accertato per difetto dei presupposti degli studi di settore. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi. La Corte, perf2, ha rilevato d'ufficio che il ricorso era stato proposto e notificato contro il soggetto sbagliato: non contro la societe0 che era stata parte nel merito, bensec contro il legale rappresentante in proprio. Tale errore ha determinato la carenza di rituale instaurazione del contraddittorio e l'inammissibilite0 del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle entrate perche9 proposto nei confronti di un soggetto diverso da quello che era stato parte del giudizio di merito. Ha ritenuto irrilevante che il resistente si fosse costituito senza eccepire il vizio, poiche9 il difetto riguardava la stessa instaurazione rituale del giudizio di legittimite0. Le spese sono state compensate, essendo la decisione fondata su un rilievo officioso.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato solo indirettamente in tema di prova della partecipazione consapevole alla frode, ma senza statuizione autonoma sulla norma nel provvedimento.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione e8 inammissibile quando e8 proposto contro un soggetto diverso da quello che e8 stato parte nel giudizio di merito, perche9 manca un rituale rapporto processuale di base.
  • Il difetto di corretta identificazione della parte resistente nel ricorso per cassazione non puf2 essere sanato mediante integrazione del contraddittorio, quando la carenza riguarda radicalmente la validite0 dell'instaurazione del giudizio.
  • La costituzione del soggetto erroneamente evocato non sana, di per se9, il vizio originario di inammissibilite0 derivante dall'aver indirizzato il ricorso contro un soggetto privo di legittimazione passiva rispetto al giudizio di merito.
  • Quando la decisione e8 assunta su un rilievo officioso di inammissibilite0, puf2 disporsi la compensazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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