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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00166/2023 del 04/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (fideiussori)

La controversia

Due soggetti, ingiunti quali fideiussori della società debitrice principale per un importo di euro 225.793,79, hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo deducendo, tra l'altro, la nullità delle fideiussioni perché conformi a uno schema ABI ritenuto dalla Banca d'Italia contrario alla normativa antitrust. La società intervenuta quale mandataria del creditore ha eccepito l’incompetenza del Tribunale di Gela, sostenendo che la dedotta nullità derivasse da una intesa anticoncorrenziale 'a monte' e quindi rientrasse nella competenza funzionale della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Napoli. Il Tribunale di Gela ha accolto l’eccezione di incompetenza. I ricorrenti hanno quindi chiesto il regolamento di competenza, con tre motivi: (1) la materia non sarebbe comunque attratta alla competenza della sezione specializzata, perché l’art. 33, co. 2, l. n. 287/1990 riguarderebbe solo le intese anticoncorrenziali in senso proprio e non le nullità 'a valle'; (2) anche a voler ritenere competente la sezione specializzata, la questione sulla nullità era stata proposta solo in via di eccezione riconvenzionale, da decidersi incidentalmente senza efficacia di giudicato, sicché non poteva spostare la competenza; (3) l’ordinanza avrebbe violato gli artt. 34, 36 e 645 c.p.c., perché nell’opposizione a decreto ingiuntivo il giudice competente resta quello che ha emesso il decreto e davanti al quale erano state contestate anche altre questioni diverse dalla nullità delle fideiussioni.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendolo assorbente, e ha dichiarato assorbiti il primo e il terzo. Ha affermato che, nel caso concreto, la deduzione di nullità delle fideiussioni era stata formulata come mera eccezione riconvenzionale e non come domanda autonoma idonea a formare giudicato; perciò non poteva spostare la competenza né legittimare la dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Gela. La Corte ha quindi dichiarato la competenza del Tribunale di Gela e ha condannato la parte resistente alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 33, co. 2, L. n. 287/1990

    la censura dei ricorrenti mirava a un’interpretazione restrittiva della norma, limitando la competenza delle sezioni specializzate alle sole intese anticoncorrenziali 'a monte'; il motivo resta però assorbito

  • art. 3, co. 1, lett. b), D.lgs. n. 168/2003

    richiamato quale base della competenza della sezione specializzata in materia di impresa; il motivo relativo resta assorbito

  • art. 4, co. 1-ter, D.lgs. n. 168/2003

    richiamato in relazione alla competenza della sezione specializzata; il motivo relativo resta assorbito

  • art. 34 c.p.c.

    la questione pregiudiziale incide sulla competenza solo se è proposta come domanda autonoma destinata a produrre un giudicato; se è sollevata come mera eccezione, non sposta la competenza

  • art. 36 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in combinazione con l’art. 34 c.p.c. per escludere che l’eccezione di nullità potesse valere come domanda riconvenzionale idonea a incidere sulla competenza

  • art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

    norma sul vizio di violazione di legge posta a base dei motivi di ricorso

  • art. 645 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere che l’opposizione a decreto ingiuntivo resta radicata davanti al giudice che ha emesso il decreto

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la deduzione di una questione pregiudiziale non determina lo spostamento della competenza se la parte la propone soltanto come eccezione difensiva e non come domanda autonoma.
  • Perché una questione pregiudiziale possa incidere sulla competenza ai sensi dell’art. 34 c.p.c., è necessario che presenti autonomia sostanziale e attitudine al giudicato, cioè che la parte abbia un interesse alla pronuncia anche oltre il giudizio in corso.
  • La mera eccezione riconvenzionale, finalizzata solo a paralizzare la pretesa avversaria, non è equiparabile a una domanda riconvenzionale e non può fondare una declaratoria di incompetenza per materia o per competenza funzionale.
  • Nel regolamento di competenza, la Corte distingue tra questioni che attengono realmente alla competenza e questioni che, pur connesse al merito, restano interne alla decisione sull’opposizione e non spostano il giudice naturale della causa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMutuo
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneInteressi usurari
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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