Cassazione Civile, Ordinanza n. 10444/2025 del 22/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto che la rinuncia soddisfaceva i requisiti dell'art. 390 c.p.c. e, essendo stata accettata dalla controricorrente, ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Non è stata pronunciata condanna alle spese, proprio in ragione dell'adesione della controparte alla rinuncia.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La società ricorrente ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva dichiarato inammissibile e comunque rigettato il suo appello. Tuttavia, prima della decisione, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia agli atti, al diritto e all'azione di cui al ricorso per cassazione; la controparte ha depositato atto di accettazione della rinuncia.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso è rituale se rispetta i requisiti previsti dalla norma; con l'accettazione della controparte comporta l'estinzione del giudizio di cassazione e, nel caso descritto, esclude la pronuncia sulle spese.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia agli atti, al diritto e all'azione del ricorso, se depositata in forma rituale e accettata dalla parte controricorrente, determina l'estinzione del processo.
- L'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente può escludere la regolazione delle spese processuali, quando la Corte non ravvisi ragioni per provvedervi diversamente.
- Quando il processo di cassazione si estingue per rinuncia accettata, la Corte non esamina i motivi di ricorso né si pronuncia sul merito della controversia originaria.
Come è indicizzato
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