Cassazione Penale, Sentenza n. 20696/2022 del 27/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il divieto di dimora a Napoli e Caserta, contestando la motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari. Ha dedotto che l'associazione si era disgregata a seguito di misure cautelari e che egli aveva un unico precedente penale remoto, per cui non sussisterebbe il pericolo di reiterazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di specificità nelle censure: le deduzioni del ricorrente non hanno confrontato in modo puntuale le argomentazioni del giudice del riesame. Il Tribunale del riesame aveva motivato la misura richiamando la gravità e la sistematicitа delle condotte dell'associazione (frode fiscale tramite fatture per operazioni inesistenti, trasferimento e reimpiego di profitti illeciti), il modus operandi organizzato, i ruoli fondamentali degli indagati, la perdurante inserzione nel traffico illecito di prodotti alcolici e l'ampia rete di acquirenti, oltre alla trasgressività e alla spregiudicatezza del ricorrente e al vincolo fiduciario con il gruppo. Perciò le argomentazioni cautelari sono state ritenute sufficienti e non affette da vizi di legge o di motivazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8
Richiamata come norma di rito per la presentazione della requisitoria del Procuratore; non influisce sul merito ma sul procedimento (possibilitа per il PG di formulare osservazioni in sede di cassazione).
Codice di Procedura Penale, art. 616
Disposto applicato per la conseguenza dell'inammissibilità del ricorso: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e possibilitа di irrogare una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Corte Costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per la regola secondo cui la causa di inammissibilità determinata per colpa può comportare la sanzione pecuniaria; qui usata a fondamento della multa di euro 3.000.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. VI, n. 8211/11.2.2016; Sez. 3, n. 12477/18.12.2015; Sez. VI, n. 2996/30.7.1992)
Evidenziano il principio che, per l'applicazione di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione deve essere concreto e desumibile da elementi di fatto esistenti, valutando modalità del fatto, personalitа del soggetto e contesto socio-ambientale; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia correttamente effettuato tale valutazione.
Massime di principio
- Le censure in cassazione contro misure cautelari devono essere specifiche e confrontarsi punto per punto con le argomentazioni del giudice del riesame; deduzioni generiche o non circostanziate portano all'inammissibilitа.
- Per confermare misure personali il giudice deve dedurre il pericolo di reiterazione da elementi concreti e attuali: gravità e protrazione delle condotte, struttura organizzata, ruoli funzionali degli indagati, capacitа delinquenziale e persistenza di una rete utile alla commissione di reati.
- La valutazione del pericolo non puт essere astratta ma prognostica e fondata su fatti e circostanze presenti; se adeguatamente motivata, č sindacabile in Cassazione solo per vizio di legge o della motivazione.
- Proporre ricorsi inammissibili o non sufficientemente motivati puт comportare condanne al pagamento delle spese e sanzioni pecuniarie alla Cassa delle ammende quando la inammissibilitа derivi da colpa.
- In casi di associazione a delinquere e reati economico-fraudolenti, la presenza di un sistema organizzato e la consistenza delle condotte illecite rafforzano la giustificazione delle misure cautelari anche se il singolo indagato ha precedenti lievi o remoti.
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