Cassazione Civile, Ordinanza n. 05609/2026 del 12/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministratore)
La controversia
La controversia nasce da un accordo del 3 ottobre 2005 con cui la società controllante, in proprio e quale futura azionista di riferimento della controllata, si impegnava a far nominare il ricorrente membro del consiglio di amministrazione e amministratore delegato della controllata con incarico triennale, prevedendo una clausola di durata minima garantita e specifiche indennità in caso di recesso o revoca anticipati. Dopo la revoca dell'incarico e il sorgere della lite arbitrale, gli arbitri e poi la corte d'appello, nella sentenza poi cassata nel 2018 e in sede di rinvio, hanno qualificato l'accordo come mera promessa del fatto del terzo, ritenendo inammissibili o infondate le censure del ricorrente perché dirette in realtà a rivalutare fatti e prove e perché la questione della giusta causa della revoca doveva essere prima accertata in un giudizio contro la controllata. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha denunciato: 1) violazione dell'art. 829, comma 3, c.p.c. e delle norme sul giudizio di rinvio, sostenendo che la corte di merito aveva di nuovo erroneamente dichiarato inammissibili censure che erano invece di puro diritto; 2) violazione degli artt. 1381, 1362, 1367, 1355 e 1372 c.c., sostenendo che l'accordo imponeva un obbligo diretto della società controllante oppure, comunque, una promessa del fatto del terzo comprensiva anche della durata triennale dell'incarico e dell'indennizzo in caso di revoca anticipata senza giusta causa; 3) violazione degli artt. 1381, 1372 e 2909 c.c., per avere la corte affermato che la mancanza di giusta causa dovesse essere previamente accertata in un giudizio contro la controllata, con improprio rilievo di un preteso giudicato contro terzo; 4) ulteriore violazione delle norme ermeneutiche e dell'art. 1381 c.c., censurando la qualificazione del negozio e la pretesa necessità del contraddittorio con la controllata. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e, accogliendo anche i motivi connessi, ha affermato che le censure erano effettivamente di diritto e che la corte d'appello non poteva dichiararle inammissibili come mere contestazioni di fatto; inoltre ha ritenuto che, sulla base del testo dell'accordo, la società controllante fosse direttamente obbligata oppure, comunque, che la promessa del fatto del terzo includesse anche la durata triennale dell'incarico e l'indennizzo per revoca anticipata senza giusta causa. Ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla Corte di appello di Roma per nuovo esame dei motivi di impugnazione del lodo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di appello di Roma in diversa composizione per nuovo esame. Ha ritenuto che la corte territoriale avesse erroneamente qualificato come inammissibili censure che erano invece di violazione di legge relative all'interpretazione dell'accordo e alla corretta applicazione dell'art. 1381 c.c.; ha inoltre ritenuto che la promessa contrattuale gravasse direttamente sulla società controllante, o comunque che l'indennizzo fosse dovuto se il terzo non avesse mantenuto l'incarico per tre anni senza giusta causa. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare i motivi di impugnazione del lodo secondo questi criteri.
Norme richiamate
nel giudizio di impugnazione del lodo, la sua applicazione va coordinata con la disciplina vigente al momento della convenzione d'arbitrato; le censure devono essere specifiche e, se di diritto, non possono essere dichiarate inammissibili come mere contestazioni di fatto quando investono l'erronea qualificazione giuridica del negozio.
art. 27, comma 4, d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40
norma transitoria richiamata per stabilire quale versione dell'art. 829 c.p.c. sia applicabile al lodo.
artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1369 c.c.
i canoni ermeneutici devono essere applicati valorizzando lettera e sistema delle clausole; è censurabile in cassazione l'interpretazione che disattenda il testo dell'accordo e svuoti di contenuto la clausola di durata minima garantita.
la promessa del fatto del terzo può comportare responsabilità del promittente se il terzo non compie il fatto promesso; nel caso concreto la promessa non riguardava solo la nomina ma anche la permanenza triennale dell'incarico e l'indennizzo per revoca anticipata senza giusta causa.
richiamato per sostenere che, una volta assunta un'obbligazione contrattuale, l'inottemperanza del risultato promesso integra inadempimento del promittente salvo prova della giusta causa o altro fatto esimente.
il contratto vincola le parti secondo il suo contenuto; non è consentita un'interpretazione che ne riduca indebitamente gli effetti pattuiti, specie sulla clausola di durata garantita.
richiamato come norma di responsabilità patrimoniale del debitore in caso di inadempimento dell'obbligazione assunta.
richiamato per escludere che la promessa contrattuale possa essere resa meramente potestativa o priva di effettività attraverso una lettura che consenta al promittente di liberarsi ad libitum.
il giudicato formatosi in un eventuale giudizio contro il terzo non può automaticamente vincolare il distinto rapporto tra promittente e promissario, essendo res inter alios acta.
richiamato nel motivo relativo al giudizio di rinvio e ai poteri del giudice del rinvio dopo cassazione.
richiamato nel motivo relativo al vincolo del giudice di rinvio al principio di diritto enunciato dalla Cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, la distinzione tra censure di diritto e censure di merito deve essere effettuata con rigore: è errore qualificare come contestazione di fatto una doglianza che investe invece l'interpretazione del contratto o la corretta applicazione di norme sostanziali.
- L'impugnazione per nullità del lodo è un giudizio a critica limitata: le censure devono essere specifiche e riferite ai casi tipici di impugnabilità, ma il giudice non può respingerle per inammissibilità quando, nella sostanza, denunciano un errore di diritto nella qualificazione giuridica del rapporto.
- Nell'interpretazione di un accordo, il giudice deve valorizzare la lettera dell'atto e il suo sistema complessivo; non può isolare singole clausole per svuotare la clausola di durata minima garantita o per trasformare una garanzia pattizia in una promessa priva di effettività.
- La promessa del fatto del terzo, se dal testo contrattuale emerge un impegno più ampio del promittente, può comportare un'obbligazione diretta del promittente verso il promissario; comunque, se il terzo non realizza il fatto promesso, il promittente risponde secondo il contenuto pattuito e l'eventuale indennizzo può essere dovuto in caso di revoca anticipata senza giusta causa.
- La giusta causa che legittima la revoca o la cessazione anticipata dell'incarico deve essere provata da chi la invoca; non può essere addossato al creditore l'onere di ottenere prima un accertamento contro il terzo quando il rapporto controverso è quello tra promittente e promissario.
- Un giudicato reso in un diverso rapporto tra il promissario e il terzo non fa stato automaticamente nel giudizio tra promittente e promissario, se il terzo è estraneo al rapporto sostanziale dedotto e al relativo giudizio non è litisconsorte necessario.
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