Cassazione Penale, Ordinanza n. 39204/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando indirettamente la condanna già pronunciata dalla Corte d'appello. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., che lo aveva condannato per evasione. Il ricorso censurava sia il giudizio di responsabilità sia il trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché non consentito dalla legge nel perimetro del rito definito con sentenza ex art. 599-bis c.p.p., e ha quindi dichiarato l'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
La sentenza impugnata era stata emessa ai sensi di questa norma; il ricorso avverso tale decisione non poteva investire i profili indicati dal ricorrente, perché il motivo è stato ritenuto non consentito dalla legge.
È il reato per il quale vi era condanna in appello: evasione.
Massime di principio
- Quando la sentenza di appello è resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione non può introdurre censure non consentite dal regime processuale applicabile al rito prescelto.
- Se il motivo di ricorso è proposto al di fuori dei limiti legali di ammissibilità, la Corte di cassazione deve dichiararlo inammissibile senza esaminare il merito delle doglianze sulla responsabilità o sulla pena.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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