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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31586/2026 del 19/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un indagato sottoposto a due ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dalla stessa autorità giudiziaria di Palermo in procedimenti diversi: la prima per un episodio di cessione di stupefacente del 2023 e la seconda per più gravi reati in materia di stupefacenti e associazione finalizzata al traffico, riferiti al periodo 2021. Il GIP aveva dichiarato inefficace ex art. 297, comma 3, c.p.p. la seconda misura, ritenendo operante la retrodatazione, poiché gli elementi per la seconda ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della prima. Il Tribunale, in accoglimento dell’appello del PM, ha annullato tale declaratoria e ripristinato la custodia per i reati della seconda ordinanza. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto violazione ed erronea applicazione dell’art. 297, comma 3, c.p.p. in relazione all’art. 13 Cost., sostenendo che la retrodatazione dovesse operare perché i due procedimenti pendevano davanti alla stessa Procura, i fatti della seconda misura erano già conoscibili e non era richiesto, quale presupposto ulteriore, che fosse provata una indebita scelta del PM di tenere separati i procedimenti. La difesa ha quindi contestato l’interpretazione del Tribunale, ritenendo sufficiente la desumibilità degli elementi e l’esigenza di tutela della libertà personale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura perché, pur essendo pacifici la pendenza dei procedimenti davanti alla stessa autorità giudiziaria e la desumibilità degli elementi cautelari relativi al secondo titolo già al momento del primo, mancava il requisito ulteriore della "scelta" del pubblico ministero di tenere separati i procedimenti. La Corte ha valorizzato la ricostruzione di Sezioni Unite e Corte costituzionale, secondo cui la retrodatazione, nei procedimenti diversi e non connessi, opera solo in presenza di una separazione frutto di una indebita opzione dell’accusa volta ad artificiosamente diluire la durata della custodia. Nel caso concreto, la separazione è stata considerata conseguenza oggettiva di filoni investigativi del tutto eterogenei, avviati da informative diverse e temporalmente sfalsate, senza prova di una strumentale scelta separativa del PM. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e l’indagato è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 297, comma 3, c.p.p.

    La retrodatazione dei termini di custodia cautelare, nei procedimenti diversi, richiede non solo che gli elementi della seconda misura fossero già desumibili dagli atti al momento della prima, ma anche che la separazione dei procedimenti sia riconducibile a una scelta del pubblico ministero; non basta la mera separazione formale o genetica.

  • art. 13 Cost.

    La disciplina dei termini custodiali deve essere letta in chiave di tutela della libertà personale, di adeguatezza, proporzionalità e durata minima della custodia, impedendo che la durata dipenda da valutazioni discrezionali degli organi titolari del potere cautelare.

  • art. 12 lett. b) e c) c.p.p.

    Le ipotesi di retrodatazione richiedono, in via generale, l’assenza di connessione qualificata tra i fatti oggetto dei diversi procedimenti; la Corte ne prende atto come presupposto non controverso nel caso concreto.

  • art. 606 c.p.p.

    Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 28 reg. esec. c.p.p.

    La Cancelleria è incaricata degli adempimenti comunicativi conseguenti alla decisione.

Massime di principio

  • Nei procedimenti cautelari diversi e non connessi, la retrodatazione dei termini di custodia non discende automaticamente dalla sola circostanza che gli elementi della seconda misura fossero già presenti o conoscibili al momento della prima.
  • Per applicare l’art. 297, comma 3, c.p.p. in ipotesi di procedimenti distinti, occorre che la separazione sia il risultato di una scelta del pubblico ministero, intesa come opzione indebita o strumentale capace di determinare una dilazione artificiosa della custodia.
  • La mera pendenza di più procedimenti presso la stessa Procura e la mera separazione formale dei fascicoli non sono sufficienti, di per sé, a integrare il presupposto della retrodatazione.
  • La verifica deve essere concreta e non automatica: occorre accertare se la separazione derivi davvero da una strategia dell’accusa o, invece, dalla naturale autonomia di filoni investigativi diversi, sorti da informative distinte e in tempi diversi.
  • Quando i procedimenti originano da indagini eterogenee e temporalmente sfalsate, la separazione è normalmente spiegabile come conseguenza oggettiva dell’attività investigativa e non come scelta indebita del PM.
  • Il meccanismo della retrodatazione è funzionale a impedire che la durata della custodia cautelare dipenda da valutazioni soggettive dell’organo requirente e sia usato per prolungare artificiosamente la restrizione della libertà personale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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