Sentenza n. 343/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza di n. 16 sentenze rese dai Tribunali di Bologna, Ferrara e Modena, Sezione Lavoro e Previdenza, con le quali sono state disposte condanne al pagamento delle spese legali con distrazione a favore del difensore ricorrente per complessivi € 17.790,07 comprensivi di spese ed oneri di legge, come meglio descritto e calcolato nel ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancato pagamento delle spese legali liquidate, con distrazione a favore del difensore, in sedici sentenze dei Tribunali di Bologna, Ferrara e Modena, Sezione Lavoro e Previdenza
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore delle spese)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., al fine di ottenere il pagamento di complessivi euro 17.790,07, comprensivi di spese e oneri di legge, riconosciuti in sedici sentenze dei Tribunali di Bologna, Ferrara e Modena con distrazione delle spese a favore del difensore. Nel corso del giudizio, a seguito di ordinanza istruttoria, l’amministrazione ha documentato di avere liquidato tutte le somme dovute. Tale documentazione e l’affermazione dell’avvenuto pagamento non sono state contestate dal ricorrente ai sensi dell’art. 64 c.p.a.; una memoria successiva ha inoltre confermato la definizione della controversia.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, ritenendo provato l’avvenuto pagamento delle somme oggetto del giudizio sulla base della documentazione prodotta dall’amministrazione e non contestata. Pur dichiarando cessata la materia del contendere, ha posto le spese a carico del Ministero intimato, in considerazione della soccombenza sostanziale determinata dal pagamento intervenuto nel corso del giudizio. Le spese sono state liquidate in euro 1.000, oltre spese generali e oneri accessori, con condanna alla restituzione del contributo unificato. È stata altresì ordinata l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Norme richiamate
La disposizione costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione degli obblighi di pagamento risultanti dalle sentenze indicate nel ricorso.
La documentazione prodotta dall’amministrazione e l’affermazione dell’avvenuto pagamento, non contestate, sono state ritenute provate ai fini della decisione.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l’amministrazione dimostra documentalmente di avere adempiuto all’obbligo di pagamento oggetto della domanda e tale adempimento non viene contestato, il giudice dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta cessazione della materia del contendere non esclude la condanna alle spese a carico dell’amministrazione quando l’adempimento intervenuto in corso di causa evidenzia la soccombenza sostanziale dell’amministrazione rispetto alla domanda originariamente proposta.
- Nel giudizio amministrativo, la documentazione relativa all’adempimento dell’obbligazione può essere valorizzata come prova quando la parte interessata non la contesta ai sensi dell’art. 64 c.p.a.
Come è indicizzato
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