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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05047/2026 del 09/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello per tre profili principali: 1) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento al passaggio dal riconoscimento di attenuanti generiche prevalenti (Tribunale) a un giudizio di equivalenza (Corte d'appello) senza adeguata motivazione; 2) omissione di pronuncia sui benefici di legge, in particolare sulla sospensione condizionale della pena; 3) violazione di legge e carenza motivazionale nella determinazione della pena, specie nella quantificazione degli aumenti per continuazione e nella mancata esplicitazione dei criteri ex artt. 132 e 133 c.p.

La decisione

Per Cascella il ricorso è stato rigettato: la Corte di cassazione ha ritenuto che l'errore della Corte d'appello nel qualificare le circostanze non abbia inciso sulla dosimetria (la volontà di confermare la pena del Tribunale è stata ritenuta espressa) e ha dichiarato i restanti motivi generici o tardivi; Cascella è condannato al pagamento delle spese del grado. Per Cimetta la sentenza è annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto; resta irrevocabile la pronuncia in ordine alla responsabilità penale ai sensi dell'art. 624 c.p.p.; i motivi residui sono rigettati o assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 619 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla possibilità di rettificare un errore materiale di computo nella quantificazione della pena; la Corte invita la rettifica ove necessario.

  • art. 132 c.p.

    Norma sul potere discrezionale nella determinazione della pena; la Corte richiede che il giudice di merito eserciti tale discrezionalità con motivazione adeguata, ma non impone un livello di dettaglio uniforme se la pena è distante dal massimo edittale.

  • art. 133 c.p.

    Criteri di determinazione della pena (circostanze, personalità, finalità rieducative): il richiamo ai criteri di cui all'art. 133 può costituire motivazione adeguata se la pena non è prossima al massimo edittale.

  • art. 81, comma 2, c.p.

    Norma che disciplina l'aumento di pena per i reati in continuazione; la Corte ha ritenuto gli aumenti applicati dalla Corte d'appello contenuti e non sproporzionati.

  • art. 624 c.p.p.

    Norma sulla irrevocabilità della sentenza per la parte concernente l'accertamento della responsabilità; applicata per dichiarare irrevocabile la condanna di Cimetta quanto alla responsabilità.

  • Giurisprudenza (Sezioni Unite "Pizzone" e pronunce richiamate)

    Principi richiamati sulla necessità, a certe condizioni, di motivare l'ammontare dei singoli aumenti per continuazione e sulla esigenza di un interesse concreto a dedurre la doglianza in cassazione.

Massime di principio

  • La Corte di legittimità non annulla automaticamente la determinazione della pena se il giudice di merito ha mantenuto espressamente il trattamento sanzionatorio; errori formali nella motivazione possono essere ininfluenti se la decisione sul quantum è comunque confermata.
  • Per ottenere rilievo in Cassazione su questioni relative ai benefici (es. sospensione condizionale) è necessario che tali doglianze siano state dedotte tempestivamente in appello; censure sollevate per la prima volta in cassazione sono spesso inammissibili.
  • Nel contestare la quantificazione degli aumenti per continuazione il ricorrente deve indicare un interesse concreto e profili specifici di sproporzione: la mera asserzione di carenza motivazionale è generica e insufficiente.
  • Quando la Corte territoriale modifica la pena base (in aumento o diminuzione) deve riesaminare e motivare l'applicazione delle circostanze (attenuanti/aggravanti) in rapporto al nuovo punto di partenza; altrimenti la motivazione sul trattamento sanzionatorio può risultare viziata.
  • Il richiamo generale ai criteri di cui all'art. 133 c.p. può essere adeguato in presenza di pene non prossime al massimo edittale; maggior dettaglio motivazionale è richiesto quando la pena si avvicina al massimo o quando gli aumenti per continuazione sono significativi.

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