Cassazione Penale, Sentenza n. 08629/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa a una custodia cautelare in carcere emessa il 3/11/2011 per il reato di usura. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione per presunta contraddittorietà e manifesta illogicità, sostenendo che gli elementi fattuali richiamati dall'ordinanza (in particolare l'acquisto/cessione della Porsche Cayenne e gli accertamenti contabili della Guardia di finanza) erano inesatti o contrastanti con la sentenza di assoluzione del Tribunale di Vibo Valentia che aveva disposto "perché il fatto non sussiste" e aveva ritenuto i dati probatori lacunosi e insufficienti.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione sia autonomo rispetto al giudizio penale e che la Corte territoriale abbia legittimamente valorizzato elementi che configurano un'apparenza di colpevolezza e una condotta di colpa grave del ricorrente, ostative all'indennizzo. Sono stati richiamati plurimi indizi: gestione amministrativa e contabile lacunosa relativa alla commercializzazione delle auto; forte preoccupazione mostrata dal Franco per i controlli della Guardia di finanza; intensificazione dei contatti telefonici in concomitanza con i controlli; intercettazioni dalle quali emergeva la volontà di giustificare la provenienza delle auto e le incompletezze documentali; contatti diretti tra Camera e Franco; linguaggio volto a occultare situazioni opache. La circostanza contestata nel ricorso (che la Porsche Cayenne non sarebbe stata acquistata dal Franco) non è risultata dirimente rispetto al complesso delle prove ritenute dalla Corte d'appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; non sono dovute spese in favore dell'Avvocatura dello Stato per la fase di legittimità.
Norme richiamate
Indica la rilevanza delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in altro procedimento; nel caso tali dichiarazioni hanno costituito parte della base istruttoria che ha condotto alle indagini cautelari.
Principio giurisprudenziale: autonomia del giudizio di riparazione
Sez.4, n. 12228 del 10/01/2017 (Quaresima); Sez.4, n. 11150 del 19/12/2014 (Patanella)
Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è autonomo rispetto al giudizio penale sostanziale: può dare valutazioni diverse sugli stessi fatti acquisiti, con il limite di non ritenere accertati fatti esclusi in sede di cognizione né escludere circostanze ivi riconosciute.
Principio giurisprudenziale su liquidazione spese in favore dello Stato
Sez.U, n. 877 del 14/07/2022 (dep. 2023); Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004 (Gallo)
Per le fasi di giudizio camerale non partecipate, l'Avvocatura dello Stato non ha diritto automatico alle spese di lite in sede di legittimità se non ha contribuito specificamente a contrastare i motivi di impugnazione.
Massime di principio
- Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è autonoma rispetto al processo penale: un'assoluzione non garantisce automaticamente il diritto all'indennizzo.
- Per negare l'indennizzo il giudice della riparazione può valorizzare l'esistenza di "apparenza di colpevolezza" o di colpa grave risultanti da elementi indiziari (irregolarità contabili/amministrative, intercettazioni, comportamenti idonei a nascondere operazioni opache, intensità dei contatti in corrispondenza di accertamenti).
- L'eccezione puntuale su un singolo elemento probatorio (es. la proprietà di un veicolo) può essere ininfluente se il giudice valuta complessivamente molteplici elementi e ritiene comunque sussistente un'idea di responsabilità o di condotta gravemente colposa.
- Nel ricorso per riparazione è importante dimostrare non solo l'insufficienza della prova penale, ma l'assenza di un'apparenza di colpevolezza: documentazione ordinata, spiegazioni coerenti sulle anomalie contabili e assenza di comportamenti volti a occultare fatti sono fattori rilevanti a favore del ricorrente.
- Le spese processuali in favore dell'Avvocatura dello Stato per la fase di legittimità possono essere non riconosciute se essa non ha fornito un apporto sostanziale e non ha contrastato nello specifico i motivi di impugnazione.
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