Cassazione Penale, Ordinanza n. 17364/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza di appello, deducendo un vizio di motivazione in relazione alla ritenuta eccessività della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Secondo la Corte di cassazione, il motivo riproponeva censure già formulate in appello e già disattese in modo congruo dal giudice di merito. La difesa, inoltre, non aveva allegato elementi positivamente valorizzabili in favore delle attenuanti; erano stati invece considerati ostativi la mancanza di segni di resipiscenza, l'atteggiamento processuale non collaborativo e la presenza di numerosi precedenti specifici. Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato perché mirava, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena, preclusa in sede di legittimità quando la decisione di merito non sia arbitraria o illogica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata, che aveva confermato la pena inflitta in primo grado e negato le attenuanti generiche, è rimasta ferma. La Corte ha ritenuto che la determinazione della pena rientri nella discrezionalità del giudice di merito e che nel giudizio di legittimità non sia consentita una rivalutazione della sua congruità, salvo arbitrarietà o manifesta illogicità della motivazione, non ravvisate nel caso concreto.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della discrezionalità giudiziale nella graduazione della pena.
Richiamato come criterio per la determinazione della pena in base alle circostanze del fatto e alla personalità del reo.
Massime di principio
- La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo se la motivazione sia arbitraria o manifestamente illogica, non per ottenere una diversa valutazione del merito.
- Il ricorrente che invochi le attenuanti generiche deve indicare elementi positivamente apprezzabili; in assenza di allegazioni specifiche, la mancata concessione delle attenuanti è sorretta da motivazione congrua se il giudice valorizza elementi ostativi come precedenti specifici, mancanza di resipiscenza e condotta processuale non collaborativa.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a reiterare censure già dedotte in appello e già esaminate e disattese con motivazione congrua dal giudice territoriale.
- In sede di legittimità non esiste un diritto al minimo della pena: la pena può essere confermata anche se non coincidente con la richiesta difensiva, purché la motivazione del giudice di merito sia coerente e non illogica.
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