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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17364/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza di appello, deducendo un vizio di motivazione in relazione alla ritenuta eccessività della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Secondo la Corte di cassazione, il motivo riproponeva censure già formulate in appello e già disattese in modo congruo dal giudice di merito. La difesa, inoltre, non aveva allegato elementi positivamente valorizzabili in favore delle attenuanti; erano stati invece considerati ostativi la mancanza di segni di resipiscenza, l'atteggiamento processuale non collaborativo e la presenza di numerosi precedenti specifici. Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato perché mirava, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena, preclusa in sede di legittimità quando la decisione di merito non sia arbitraria o illogica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata, che aveva confermato la pena inflitta in primo grado e negato le attenuanti generiche, è rimasta ferma. La Corte ha ritenuto che la determinazione della pena rientri nella discrezionalità del giudice di merito e che nel giudizio di legittimità non sia consentita una rivalutazione della sua congruità, salvo arbitrarietà o manifesta illogicità della motivazione, non ravvisate nel caso concreto.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    Richiamato come parametro della discrezionalità giudiziale nella graduazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato come criterio per la determinazione della pena in base alle circostanze del fatto e alla personalità del reo.

Massime di principio

  • La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo se la motivazione sia arbitraria o manifestamente illogica, non per ottenere una diversa valutazione del merito.
  • Il ricorrente che invochi le attenuanti generiche deve indicare elementi positivamente apprezzabili; in assenza di allegazioni specifiche, la mancata concessione delle attenuanti è sorretta da motivazione congrua se il giudice valorizza elementi ostativi come precedenti specifici, mancanza di resipiscenza e condotta processuale non collaborativa.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a reiterare censure già dedotte in appello e già esaminate e disattese con motivazione congrua dal giudice territoriale.
  • In sede di legittimità non esiste un diritto al minimo della pena: la pena può essere confermata anche se non coincidente con la richiesta difensiva, purché la motivazione del giudice di merito sia coerente e non illogica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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