Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 16063/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato all'esito di giudizio abbreviato alla pena di un anno di reclusione per il reato previsto dall'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, anche sotto il profilo del travisamento delle prove. Il ricorso contestava sostanzialmente la ricostruzione probatoria e la valutazione delle risultanze fattuali operate dai giudici di merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che le doglianze erano non consentite in sede di legittimità perché riproduttive di deduzioni già esaminate e disattese dai giudici di merito con argomenti giuridicamente corretti, non specificamente confutate dal ricorrente, e perché miravano in realtà a una rivalutazione alternativa del materiale probatorio senza individuare specifici travisamenti di emergenze processuali. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma incriminatrice posta a base della condanna di merito; la sentenza non ne sviluppa il contenuto, ma ne conferma la rilevanza come titolo del fatto contestato.

  • art. 606 c.p.p.

    Richiamato implicitamente dal riferimento a violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento delle prove come censure dedotte in cassazione; la Corte ne delimita però l'ammissibilità, escludendo la rivalutazione del compendio probatorio.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito proporre censure che si risolvano nella mera riproposizione di deduzioni già esaminate e disattese in modo logicamente e giuridicamente corretto dal giudice di merito.
  • Il vizio di travisamento della prova deve essere dedotto in modo specifico, indicando puntualmente l'emergenza processuale asseritamente travisata e la sua decisività; non è sufficiente prospettare una lettura alternativa del materiale probatorio.
  • La Corte di cassazione non può essere trasformata in un terzo grado di merito: sono inammissibili le doglianze che mirano a ottenere una nuova valutazione delle fonti di prova.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, può essere disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieFatture falseImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.