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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01482/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che era stato proposto oltre il termine di impugnazione decorrente dalla notificazione della sentenza di appello. Ha quindi disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, applicando la procedura senza formalità di cui all'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 6 luglio 2023. Dal testo emerge che la Corte di cassazione non ha esaminato censure di merito, perché ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per tardività: la sentenza d'appello era stata redatta con motivazione contestuale e notificata lo stesso giorno, ma il ricorso è stato presentato il 13 ottobre 2023, oltre il termine di impugnazione indicato dalla Corte. La decisione si fonda quindi esclusivamente sulla violazione del termine per ricorrere.

Norme richiamate

  • art. 585 comma 1, lett. a) c.p.p.

    Il termine per proporre impugnazione decorreva dalla notificazione della sentenza ed era ormai spirato quando il ricorso è stato depositato, rendendo tardiva l'impugnazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso senza formalità, con conseguente condanna alle spese e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine legale di impugnazione è inammissibile, senza che possano essere esaminate le doglianze di merito.
  • Quando la sentenza impugnata è stata notificata con motivazione contestuale, il termine per impugnare decorre da tale notificazione e il tardivo deposito del ricorso determina l'inammissibilità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, secondo la disciplina dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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