Cassazione Penale, Ordinanza n. 31574/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata resta ferma, con conferma dell'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. per il reato contestato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Torino deducendo, con un unico motivo, l'inosservanza dell'art. 131-bis c.p. in relazione al delitto di violazione della misura cautelare degli arresti domiciliari e lamentando inoltre mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul punto. In sostanza, si chiedeva il riconoscimento della particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo aspecifico perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva escluso l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. valorizzando la durata della violazione e il fatto che l'inottemperanza fosse avvenuta in un luogo già specificamente interdetto da una precedente misura cautelare. Ha inoltre osservato che le censure, pur formalmente rivolte contro la motivazione, miravano in realtà a una diversa valutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto può essere esclusa in ragione della durata della violazione e delle concrete modalità della condotta; il relativo giudizio di merito non può essere sovvertito in cassazione mediante censure che richiedano una diversa lettura dei fatti.
È il delitto oggetto del giudizio di legittimità, richiamato come reato rispetto al quale si invocava l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per aspecificità quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non contesta puntualmente la specifica argomentazione posta a fondamento della decisione.
- La deduzione di vizi motivazionali non è ammissibile se, sotto la veste formale del vizio di motivazione, mira a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o delle circostanze di fatto già apprezzate dal giudice di merito.
- L'esclusione della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. può fondarsi sulla durata della condotta e sulle concrete modalità della violazione, specie quando l'illecito si sia consumato in un luogo già oggetto di specifica interdizione cautelare.
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