Ordinanza n. 2372/2026 - Roma, Sezione 4Q
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste prot. n. 0342515 del 30 giugno 2023, pubblicato in pari data, di approvazione della graduatoria provvisoria inerente ai programmi presentati nell''ambito della procedura indetta con avviso pubblico prot. n. 0182458 del 22 aprile 2022, come modificato dal successivo avviso pubblico prot. n. 0324845 del 21 luglio 2022, e relativi allegati, recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al D.M. n. 0673777 del 22 dicembre 2021; - della graduatoria allegata al Decreto di cui al punto che precede, nonché di tutti gli ulteriori atti inerenti al relativo procedimento, comunque denominati, conosciuti a seguito di accesso agli atti in data 1° agosto 2023, ivi compresi il decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste prot. n. 0621652 del 5 dicembre 2022, il verbale della Commissione di Valutazione dei contratti di filiera V bando prot. n. 340824 del 30 giugno 2023 e la relativa nota di trasmissione, la nota del Presidente della Commissione di Valutazione dei contratti di filiera V bando prot. n. 0341697 del 30 giugno 2023, le griglie di valutazione del programma presentato dal ricorrente, nonché quelle inerenti ai programmi classificati ai posti da n. 1 a n. 38 della graduatoria; - quali atti presupposti, dello stesso avviso pubblico di cui al provvedimento del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste prot. n. 0182458 del 22 aprile 2022, come modificato a seguito dell''avviso pubblico di cui al provvedimento del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste prot. n. 0324845 del 21 luglio 2022 e dei relativi allegati; - di tutti gli ulteriori atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi. Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalla parte ricorrente il 27 novembre 2023: per l’annullamento - della Circolare esplicativa delle modalità di presentazione della proposta definitiva di Contratto di Filiera di cui all''art. 10 dell''Avviso n. 182458 del 22.04.2022, modificato con Avviso n. 324752 del 21 luglio 2022 prot. n. 0525180 del 27.09.2023, pubblicata in pari data, nonché di tutti gli ulteriori atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi. Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalla parte ricorrente il 15 gennaio 2025: per l’annullamento - del decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste - DIQPAI - DG PQA prot. n. 0633056 del 15 novembre 2023, pubblicato in data 12 gennaio 2024, di approvazione della “graduatoria definitiva” inerente ai programmi presentati nell''ambito della procedura indetta con avviso pubblico prot. n. 0182458 del 22 aprile 2022, come modificato dal successivo avviso pubblico prot. n. 0324845 del 21 luglio 2022, e relativi allegati, recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al D.M. n. 0673777 del 22 dicembre 2021; - della graduatoria allegata al Decreto di cui al punto che precede, nonché di tutti gli ulteriori atti inerenti al relativo procedimento, comunque denominati, ivi compresi il decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste prot. n. 0621652 del 5 dicembre 2022, il verbale della Commissione di Valutazione dei contratti di filiera V bando prot. n. 340824 del 30 giugno 2023 e la relativa nota di trasmissione, la nota del Presidente della Commissione di Valutazione dei contratti di filiera V bando prot. n. 0341697 del 30 giugno 2023, il verbale della Commissione di Valutazione dei contratti di filiera V bando del 19 ottobre 2023 e la relativa nota di trasmissione del 20 ottobre 2023 prot. n. 584063, tutte le griglie di valutazione del programma presentato dal ricorrente, ivi comprese quelle inerenti all''ulteriore valutazione effettuate a seguito della presentazione dell'istanza di riesame, nonché quelle inerenti ai programmi classificati ai posti da n. 1 a n. 39 della graduatoria; - di tutti gli ulteriori atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ivi compresi lo stesso avviso pubblico di cui al provvedimento del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste prot. n. 0182458 del 22 aprile 2022, come modificato a seguito dell'avviso pubblico di cui al provvedimento del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste prot. n. 0324845 del 21.07.2022 e dei relativi allegati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria provvisoria e graduatoria definitiva dei programmi presentati nell'ambito del V bando per i contratti di filiera, nonché gli atti di valutazione e la circolare sulle modalità di presentazione della proposta definitiva
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, gli atti relativi alla procedura per l'accesso ai contratti di filiera e alle connesse agevolazioni finanziate anche nell'ambito del PNRR. Sono stati contestati il decreto di approvazione della graduatoria provvisoria, la graduatoria stessa, gli atti della Commissione di valutazione, le griglie di valutazione del programma presentato dal ricorrente e di quelli collocati ai primi posti, nonché gli avvisi pubblici e la circolare esplicativa relativa alla presentazione della proposta definitiva. Con ulteriori motivi aggiunti è stata impugnata la graduatoria definitiva e gli atti di riesame e rivalutazione. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente esposti i singoli vizi di legittimità dedotti.
La decisione
Il Collegio non ha deciso né le questioni preliminari di rito, né il merito delle censure, né la domanda cautelare o le spese. Ha ritenuto sussistenti speciali ed eccezionali circostanze, ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a., tali da giustificare il rinvio della trattazione. In particolare, ha valorizzato l'istanza congiunta di rinvio, l'informazione dell'Amministrazione circa l'incremento di ulteriori due miliardi di euro della dotazione del fondo destinato alle filiere agroalimentari, l'atteso scorrimento della graduatoria con possibile riconoscimento del beneficio economico al ricorrente, i rilevanti interessi pubblici connessi alle fonti di finanziamento PNRR e il breve intervallo tra il termine assegnato al ricorrente per presentare la proposta definitiva e l'udienza. La causa è stata quindi rinviata alla pubblica udienza del 14 ottobre 2026, sospendendo ogni pronuncia in rito, nel merito e sulle spese.
Norme richiamate
speciali ed eccezionali circostanze
Consente al Collegio di disporre il rinvio della trattazione quando ricorrono circostanze speciali ed eccezionali; la norma è stata applicata in presenza dell'istanza congiunta delle parti, dell'atteso scorrimento della graduatoria e degli adempimenti connessi alla possibile concessione del beneficio.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo può rinviare la trattazione della causa ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. quando siano accertate speciali ed eccezionali circostanze che rendano opportuno differire l'esame del ricorso.
- L'atteso scorrimento di una graduatoria, suscettibile di determinare il riconoscimento del beneficio economico richiesto dal ricorrente, può costituire una ragione idonea al rinvio della trattazione, soprattutto quando sia collegato a rilevanti interessi pubblici e a fonti di finanziamento PNRR.
- La pendenza di adempimenti amministrativi ravvicinati rispetto alla data dell'udienza, inclusa la presentazione di una proposta definitiva richiesta dall'amministrazione, può essere valorizzata dal giudice per consentire il completamento del procedimento prima della decisione giurisdizionale.
- In caso di rinvio disposto per circostanze eccezionali, il giudice può sospendere ogni pronuncia sulle questioni di rito, sul merito e sulle spese, riservandone l'esame alla successiva udienza.
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