Sentenza del 30/12/2022 n. 38131 - Corte di Cassazione
Cartella di pagamento - Accise - Imposta di fabbricazione di oli minerali e derivati in autotrazione - Società contribuente esposta a duplice richiesta di pagamento dell'accisa da parte delle autorità di diversi Stati membri - Art. 12, n. 3, della Direttiva n. 76/308/CEE - Violazioni verificatesi in successione in più Stati nel corso della circolazione di uno stesso bene soggetto ad accisa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Contestazione di una cartella di pagamento per accise sull'imposta di fabbricazione di oli minerali (gasolio) per l'anno 2009. L'Ufficio sosteneva che lo svincolo irregolare dal deposito fiscale abbia comportato l'esigibilità dell'accisa in Italia e quindi la pretesa tributaria italiana; la società contribuente aveva invece documentato di aver versato il tributo presso la dogana della Repubblica Ceca in via cautelativa e i giudici di merito avevano ritenuto esistente una duplice pretesa e l'inesigibilità in Italia per evitare doppia imposizione. La questione coinvolge l'interpretazione della disciplina comunitaria sulle accise (Direttiva 92/12/CEE e correlati), il regime delle presunzioni circa il luogo dell'immissione in consumo e la possibilità di recupero da parte di Stati diversi per la stessa operazione di circolazione infracomunitaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha riunito i due procedimenti connessi, accolto i ricorsi dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, cassato le sentenze della CTR che avevano favorevolmente deciso per la società e, decidendo nel merito, ha rigettato gli originari ricorsi della contribuente. La Corte ha ritenuto applicabile la giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza C-95/19 Silcompa) secondo cui, se più violazioni si verificano durante la circolazione di beni soggetti ad accisa, ai fini dell'art. 20 della Direttiva 92/12/CEE rileva solo la prima violazione che ha determinato lo svincolo dal regime sospensivo e l'effettiva immissione in consumo; nella fattispecie quella prima violazione è avvenuta in Italia (svincolo irregolare, falsi timbri, destinatario cecho non ha ricevuto la merce). Pertanto l'accisa è dovuta in Italia. La Corte ha inoltre osservato che il versamento effettuato in via cautelativa presso l'autorità doganale ceca non è definitivo e che, ove occorra, si può impedire l'esecuzione in altro Stato facendo valere il titolo giudiziale italiano definitivo. Le spese di lite sono compensate.
Norme richiamate
Direttiva 92/12/CEE
art. 6, art. 20 (par. 1-4)
Stabilisce che l'esigibilità dell'accisa si ancori all'immissione in consumo (comprensiva dello svincolo anche irregolare) e individua lo Stato autorizzato alla riscossione; se più violazioni successive si verificano durante la circolazione, ai fini dell'art. 20 rileva la prima violazione che ha causato lo svincolo dal regime sospensivo; prevede inoltre presunzioni (stato di accertamento o stato di partenza) e meccanismi di rettifica entro termini previsti (par. 4).
Direttiva 76/308/CEE (modificata)
Disciplina l'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti d'accisa; la Corte UE ha precisato che tale disciplina non copre i casi di crediti concorrenti fondati sulle stesse operazioni di esportazione quando si applicano le regole specifiche della Direttiva 92/12.
Direttiva 92/108 (modificativa)
art. 6, par. 1 (richiamata)
Riferimento normativo utilizzato dalla Corte UE in relazione allo svincolo irregolare come fatto idoneo a rendere esigibile l'accisa.
D.Lgs. n. 504/1995 (Testo Unico Accise)
Art. 2 ancoraggio nazionale al concetto di immissione in consumo per l'esigibilità dell'accisa; art. 7 disciplina l'accertamento e la riscossione delle accise nel diritto interno e viene applicato congiuntamente alle regole comunitarie per determinare la competenza nazionale alla riscossione.
Regolamento (UE) n. 389/2012
Norme di cooperazione e informazione tra autorità doganali; richiamato dall'Agenzia per sostenere l'obbligo di asseverazioni e di comunicazione tra Stati membri sulla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa.
Giurisprudenza Corte di Giustizia
C-95/19 Silcompa, sentenza 24.02.2021
Chiarisce che lo Stato competente è quello della prima immissione in consumo (anche se svincolo irregolare), che la direttiva mira a evitare doppie imposizioni e che l'autorità adita può rifiutare l'esecuzione di un titolo estero se ciò determinasse doppia riscossione in violazione della Direttiva 92/12.
Massime di principio
- Se, nella circolazione infracomunitaria di prodotti soggetti ad accisa, si verificano più violazioni in più Stati, ai fini della determinazione dello Stato che può legittimamente esigere l'accisa rileva la prima violazione che ha causato lo svincolo dal regime sospensivo e l'effettiva immissione in consumo.
- Le presunzioni dell'art. 20 Direttiva 92/12 sono operative quando non è possibile stabilire con certezza il luogo dell'immissione in consumo: a favore dello Stato che accerta l'infrazione o, in mancanza, dello Stato di partenza; tuttavia la prova contraria (dimostrazione del luogo effettivo) può alterare tale presunzione nei termini previsti dalla direttiva.
- Un versamento effettuato in altro Stato membro in via cautelativa non esclude che lo Stato della prima immissione in consumo possa reclamare l'accisa: il pagamento d'altrove non è necessariamente definitivo e può essere contestato o compensato mediante titolo giudiziale definitivo nello Stato competente.
- L'autorità esecutiva dello Stato adita può rifiutare o condizionare l'assistenza al recupero da altro Stato membro se l'esecuzione comporterebbe una situazione di doppia imposizione contraria alla Direttiva 92/12, anche alla luce del principio di fiducia reciproca ma con possibilità di verifica eccezionale.
- In casi simili è opportuno raccogliere e conservare tutta la documentazione di trasporto e le prove dell'effettivo avvenuto ricevimento da parte del destinatario; in presenza di timbri o asseverazioni sospette, occorre tempestivamente attivare verifiche e, se necessario, azioni giurisdizionali nello Stato della prima immissione in consumo per ottenere un titolo che impedisca l'esecuzione extragiudiziale in altro Stato membro.
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