Cassazione Civile, Ordinanza n. 23085/2025 del 11/08/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (commerciante)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di conguaglio con cui l'ente territoriale ha richiesto a un commerciante ambulante il pagamento di somme ulteriori rispetto a quelle originariamente quantificate per l'anno 2000, assumendo di avere errato nell'iniziale determinazione del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico in relazione a posteggi nei mercati cittadini. Il giudice di primo grado ha rigettato l'opposizione; la Corte d'appello ha confermato il rigetto ritenendo, tra l'altro, che il rapporto avesse natura privatistica, che il credito non fosse soggetto a decadenza, che si applichi la prescrizione decennale e non quella quinquennale, che l'occupazione dovesse qualificarsi come temporanea secondo i criteri del regolamento comunale, che non vi fosse violazione dei doveri di buona fede e che la domanda di disapplicazione della delibera comunale difettasse di giurisdizione del giudice ordinario. Il ricorrente ha proposto sette motivi: 1) violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per difetto di motivazione sulla negata decadenza e sulla natura privatistica del rapporto; 2) violazione degli artt. 2946 e 2948 c.c. per avere applicato la prescrizione decennale anziché quinquennale; 3) violazione dell'art. 63 l. 446/1997; 4) violazione dell'art. 4 del regolamento comunale sulla qualificazione dell'occupazione come temporanea e non permanente; 5) violazione degli artt. 1366, 1375 e 1428 c.c. per asserita contrarietà a buona fede della condotta del Comune; 6) violazione della delibera consiliare comunale n. 11/2000 in relazione alla domanda di disapplicazione; 7) violazione dell'art. 4 d.m. 10 marzo 2014, n. 55 per la liquidazione delle spese di appello in misura ritenuta eccessiva rispetto al valore della controversia.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili i primi sei motivi, confermando nel merito l'impostazione della Corte d'appello su natura del credito, prescrizione, qualificazione dell'occupazione, buona fede e difetto di giurisdizione sulla domanda di disapplicazione. Ha invece accolto il settimo motivo, rilevando che la liquidazione delle spese del giudizio di appello non era conforme ai parametri del d.m. 55/2014 e doveva essere ridotta in ragione del valore della controversia. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese e, decidendo nel merito, la Corte ha liquidato le spese dell'appello in euro 1.300,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
Richiamato come parametro del requisito di motivazione, ma la Corte esclude il vizio denunciato perché la motivazione della sentenza d'appello è ritenuta logicamente coerente.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per censurare la motivazione; la censura è respinta.
Applicato per affermare la prescrizione decennale del credito relativo al corrispettivo per l'occupazione di suolo pubblico.
Esclusa l'applicabilità della prescrizione quinquennale, perché il credito non è assimilabile a prestazioni periodiche né a canoni di locazione.
art. 63 l. 15 dicembre 1997, n. 446
Richiamato per il quadro normativo che consente agli enti locali di sostituire la TOSAP con il COSAP; il motivo è dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato.
art. 4 del regolamento comunale di Milano
La censura non è scrutinabile nel merito per difetto di autosufficienza; la Corte richiama la necessità di trascrivere integralmente gli atti e di dedurre specificamente i criteri interpretativi violati.
art. 2 dell'allegato tariffario al regolamento Cosap del Comune di Milano
Usato dal giudice di merito per qualificare l'occupazione; la Corte di cassazione conferma il criterio secondo cui conta se la concessione limiti l'uso a specifici giorni o ore.
Richiamato nel motivo sulla buona fede; la censura è dichiarata inammissibile perché investe un apprezzamento di merito.
Richiamato nel motivo sulla buona fede; la censura è dichiarata inammissibile perché investe un apprezzamento di merito.
Richiamato nel motivo sulla buona fede; la censura è dichiarata inammissibile perché investe un apprezzamento di merito.
Delib. Consiglio comunale n. 11 del 2000 del Comune di Milano
Il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio della sentenza d'appello, che aveva escluso la giurisdizione ordinaria sulla domanda di disapplicazione.
art. 4 d.m. 10 marzo 2014, n. 55
La liquidazione delle spese di appello deve essere commisurata ai parametri applicabili e al valore della controversia; la Corte accoglie la censura sulla misura e ridetermina le spese.
art. 5 d.m. 10 marzo 2014, n. 55
Richiamato per confermare che, tenuto conto del valore della causa, la liquidazione delle spese doveva essere più contenuta.
Massime di principio
- Il credito dell'ente per l'occupazione di suolo pubblico, quando sia configurato come corrispettivo per il godimento del bene, non si assimila ai canoni di locazione né alle prestazioni periodiche soggette a prescrizione quinquennale, ma ricade nella prescrizione ordinaria decennale.
- La qualificazione dell'occupazione di suolo pubblico come temporanea o permanente non dipende solo dalla durata complessiva dell'utilizzo, ma dal contenuto del titolo concessorio: se l'occupazione è limitata a determinati giorni della settimana o a determinate ore del giorno, essa è temporanea.
- Le censure di legittimità che investono l'interpretazione di regolamenti o atti amministrativi devono rispettare il principio di autosufficienza: occorre trascrivere integralmente le disposizioni rilevanti e indicare specificamente i canoni ermeneutici violati e il modo in cui il giudice se ne sarebbe discostato.
- Le doglianze fondate sulla violazione della buona fede, quando presuppongano una diversa valutazione delle circostanze concrete e dell'apprezzamento dell'errore, non sono scrutinabili in cassazione se mirano in realtà a una rivalutazione del fatto.
- La domanda volta a contestare l'esercizio del potere discrezionale della pubblica amministrazione e a ottenere la disapplicazione dell'atto amministrativo può ricadere nella giurisdizione del giudice amministrativo, non in quella ordinaria, se la questione investe il corretto esercizio del potere.
- La liquidazione delle spese processuali deve essere calibrata sul valore della controversia e sui parametri vigenti; una quantificazione non coerente con tali criteri è censurabile in cassazione e può essere corretta direttamente dalla Corte.
- In presenza di accoglimento solo parziale del ricorso, la Corte può cassare la sentenza nei limiti del motivo accolto e decidere nel merito sulla sola statuizione erronea, lasciando ferme le restanti statuizioni non censurate con successo.
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