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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20913/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dal condannato dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, in assenza della necessaria sottoscrizione di un difensore cassazionista. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il detenuto ha impugnato personalmente, con dichiarazione resa all'Ufficio matricola della casa circondariale, l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma del 4 dicembre 2025. La Corte non esamina il merito dell'impugnazione, perché rileva che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017; perciò si applica la disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, che esclude la facoltà dell'imputato o condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione, richiedendo la sottoscrizione dell'atto da parte di un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione. Poiché il ricorso è stato proposto personalmente, viene dichiarato inammissibile de plano.

Norme richiamate

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    La facoltà di proporre personalmente ricorso non è più ammessa per il ricorso per cassazione nel regime introdotto dalla legge n. 103 del 2017; l'atto deve essere sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio in cassazione.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Il ricorso manifestamente inammissibile può essere dichiarato de plano, con le conseguenze economiche previste.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha introdotto la regola per cui il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato o dal condannato ed è richiesta la sottoscrizione del difensore cassazionista.

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    Richiamato in combinato disposto con l'art. 613 c.p.p. per escludere l'autosufficienza del ricorso personale in cassazione.

Massime di principio

  • Dopo la legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato o dal condannato, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
  • Quando l'inammissibilità emerge in modo immediato e prima dell'esame del merito, la Corte può dichiararla de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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