Cassazione Penale, Sentenza n. 21427/2022 del 01/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva dichiarato prescritti i delitti di falsa autocertificazione e confermato la condanna per il reato di cui all'art. 316-ter c.p., sostenendo: 1) errata interpretazione della nozione di "abitazione principale" con riferimento alla normativa post-sisma (in particolare l'Ordinanza PCM n. 3790/2009), deducendo che la nozione dovesse ricomprendere la "prima casa" tributaria; 2) mancato riconoscimento dell'errore su norma extrapenale (art. 47, comma 3 c.p.), cioè che l'errore sulla definizione di "abitazione principale" avrebbe esentato da responsabilità; 3) mancata concessione delle attenuanti generiche, con la censura che l'errore interpretativo e la mancata ostatività agli accertamenti avrebbero giustificato un trattamento più favorevole.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che i contributi post-sisma (compresa l'autonoma sistemazione e il contributo per acquisto ricostruzione) erano riconosciuti solo con riferimento all'"abitazione principale" intesa come dimora stabile e abituale. Ha escluso l'equivalenza tra la nozione tributaria di "prima casa" e la nozione di "abitazione principale" prevista dalle norme di protezione civile, richiamando l'art. 3 del d.l. 28/4/2009 n.39 e l'art. 8 del d.lgs. 504/1992. Ha ritenuto infondato il motivo relativo all'errore su norma extrapenale: le autocertificazioni erano inequivoche e la Corte ha valorizzato la piena consapevolezza della falsità delle dichiarazioni, escludendo un errore incolpevole. Ha altresì respinto la doglianza sulle attenuanti generiche, ritenendo la valutazione di merito non viziata. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, la condanna per il reato di cui all'art. 316-ter è stata confermata (con prescrizione per alcuni delitti di falsa autocertificazione già dichiarata in appello), la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla refusione delle spese di parte civile liquidate in euro 3.510 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
La Corte ha confermato che la condotta della ricorrente rientra nella fattispecie dell'"indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato" (art. 316-ter c.p.), dovendosi valutare la falsità delle dichiarazioni rese per ottenere contributi post-sisma
art. 3, dl. 28 aprile 2009, n.39
"la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, del credito d'imposta e, sempre su base volontaria, di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504"
La norma collega l'erogazione dei contributi esclusivamente all'"abitazione principale" come definita dal d.lgs. 504/1992; la Corte ne trae il principio che i contributi erano destinati a chi dimorava stabilmente nell'immobile al momento del sisma
d.lgs. 30 dicembre 1992, n.504 (art. 8)
"Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente"
La Corte ha interpretato l'art. 8 come definizione chiara e vincolante di "abitazione principale" ai fini dell'accesso ai contributi post-sisma, escludendo che si possa confondere con la fattispecie tributaria della "prima casa"
Ordinanza Pres. Cons. Min. n. 3790 del 9 luglio 2009
Le ordinanze attuative hanno fatto riferimento alla nozione di "abitazione principale"; la Corte ne considera la consonanza con il quadro normativo che limita i contributi alla dimora stabile
Il rimedio invocato dall'imputata (errore su norma extrapenale) è stato ritenuto inapplicabile perché le dichiarazioni sottoscritte erano inequivoche e la prova ha dimostrato la consapevolezza della falsità, escludendo un errore incolpevole
Massime di principio
- La nozione di "abitazione principale" ai fini di indennizzi o contributi pubblici post-danno va intesa come dimora stabile e abituale al momento dell'evento, non come status fiscale di "prima casa"; le due nozioni sono distinte e non intercambiabili
- Quando le richieste di contributo richiedono autocertificazioni sulla residenza/dimora, dichiarazioni esplicite e inequivoche possono escludere l'operatività dell'errore scusante: l'errore su norma extrapenale non opera se emerge la consapevolezza della falsità
- La presenza di un contratto di locazione o di altri documenti anagrafici non elimina automaticamente la responsabilità penale se il dichiarante ha attestato il contrario in modulistica finalizzata all'ottenimento dell'erogazione
- Le attenuanti generiche sono valutate in base alla gravità della condotta e all'entità del vantaggio indebito; motivazioni di merito logiche e coerenti del giudice non sono rivedibili in Cassazione salvo vizio di illogicità
- In situazioni simili è opportuno: verificare preventivamente la corrispondenza tra status di residenza effettiva e dichiarazioni; correggere tempestivamente eventuali errori tramite canali amministrativi; conservare documentazione probatoria (presenze, trasferte, contratti) e, se necessario, consultare un avvocato prima di presentare autocertificazioni che possano condizionare l'accesso a contributi pubblici
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