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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21912/2025 del 30/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionario credito)

La controversia

La controversia riguarda un rapporto di conto corrente bancario nel quale la società poi fallita aveva contestato, nei precedenti gradi di merito, la validità del contratto per difetto di forma, la legittimità della capitalizzazione periodica degli interessi passivi, delle commissioni e spese e dello jus variandi, nonché la legittimità del recesso della banca senza preavviso e senza giusta causa e della segnalazione alla Centrale Rischi, con domande restitutorie e risarcitorie. La Corte di appello aveva riconosciuto il credito della banca ceduto a una società veicolo, ritenendo valido il contratto e le clausole contestate, in particolare la capitalizzazione degli interessi in applicazione della delibera CICR del 9 febbraio 2000, e aveva rigettato le censure su recesso e segnalazione. In cassazione il fallimento ricorrente ha dedotto, con due motivi, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. e, comunque, la violazione dell'art. 120 t.u.b. e dell'art. 7 della delibera CICR 9 febbraio 2000, sostenendo che il rapporto fosse anteriore alla delibera e che l'adeguamento delle condizioni non potesse ritenersi validamente effettuato con mera comunicazione e pubblicazione, occorrendo una specifica approvazione della correntista.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza d'appello fosse sufficiente e comprensibile, dunque non viziata ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., poiché il giudice di merito aveva indicato la data di conclusione del contratto e la legittimità della capitalizzazione in base alla delibera CICR. Ha inoltre osservato che la censura sulla data di conclusione del contratto si risolveva in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità, e che la doglianza sulla violazione di legge non rispettava il paradigma della falsa applicazione, essendo costruita su un accertamento di fatto diverso da quello compiuto dal giudice di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è stato invocato come parametro del vizio di nullità della sentenza per violazione di legge processuale

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato quale norma la cui violazione sarebbe consistita nell'omessa o errata pronuncia sul motivo di appello

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato in relazione al requisito di motivazione della sentenza

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    richiamato a sostegno della censura di motivazione

  • art. 120 t.u.b.

    richiamato come base normativa della disciplina degli interessi e della capitalizzazione nei rapporti bancari

  • art. 7 delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000

    richiamato quale disposizione sull'adeguamento delle condizioni dei contratti bancari anteriori

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    richiamato dalla Corte per indicare il rimedio della revocazione per errore di fatto in caso di travisamento della prova

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    richiamato dalla Corte nel distinguere il travisamento del fatto processuale come vizio denunciabile

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    richiamato dalla Corte nel distinguere il travisamento del fatto sostanziale come vizio denunciabile

  • art. 13, comma 1-quater, t.u. spese di giustizia

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale; una motivazione che consenta di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice di merito non è censurabile ex art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost.
  • La censura di violazione di legge non può tradursi in una contestazione dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito: se la doglianza presuppone una diversa ricostruzione del fatto storico o probatorio, essa è inammissibile in cassazione.
  • Il travisamento del contenuto oggettivo della prova non è deducibile come ordinario vizio di legittimità quando investa la valutazione del fatto controverso; il rimedio tipico è, nei casi previsti, la revocazione per errore di fatto.
  • In tema di capitalizzazione degli interessi nei rapporti bancari, la verifica della legittimità della clausola e dell'adeguamento alle prescrizioni della delibera CICR richiede di assumere l'accertamento di fatto del giudice di merito sulla data del contratto e sulle modalità di adeguamento.
  • La violazione dell'art. 360 c.p.c. per falsa applicazione di legge presuppone che la norma sia applicata al fatto come accertato dal giudice di merito; se si contesta il fatto accertato, il motivo è costruito in modo inconferente.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioniProve
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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