Cassazione Civile, Ordinanza n. 21912/2025 del 30/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
La controversia riguarda un rapporto di conto corrente bancario nel quale la società poi fallita aveva contestato, nei precedenti gradi di merito, la validità del contratto per difetto di forma, la legittimità della capitalizzazione periodica degli interessi passivi, delle commissioni e spese e dello jus variandi, nonché la legittimità del recesso della banca senza preavviso e senza giusta causa e della segnalazione alla Centrale Rischi, con domande restitutorie e risarcitorie. La Corte di appello aveva riconosciuto il credito della banca ceduto a una società veicolo, ritenendo valido il contratto e le clausole contestate, in particolare la capitalizzazione degli interessi in applicazione della delibera CICR del 9 febbraio 2000, e aveva rigettato le censure su recesso e segnalazione. In cassazione il fallimento ricorrente ha dedotto, con due motivi, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. e, comunque, la violazione dell'art. 120 t.u.b. e dell'art. 7 della delibera CICR 9 febbraio 2000, sostenendo che il rapporto fosse anteriore alla delibera e che l'adeguamento delle condizioni non potesse ritenersi validamente effettuato con mera comunicazione e pubblicazione, occorrendo una specifica approvazione della correntista.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza d'appello fosse sufficiente e comprensibile, dunque non viziata ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., poiché il giudice di merito aveva indicato la data di conclusione del contratto e la legittimità della capitalizzazione in base alla delibera CICR. Ha inoltre osservato che la censura sulla data di conclusione del contratto si risolveva in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità, e che la doglianza sulla violazione di legge non rispettava il paradigma della falsa applicazione, essendo costruita su un accertamento di fatto diverso da quello compiuto dal giudice di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è stato invocato come parametro del vizio di nullità della sentenza per violazione di legge processuale
richiamato quale norma la cui violazione sarebbe consistita nell'omessa o errata pronuncia sul motivo di appello
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato in relazione al requisito di motivazione della sentenza
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato a sostegno della censura di motivazione
richiamato come base normativa della disciplina degli interessi e della capitalizzazione nei rapporti bancari
art. 7 delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000
richiamato quale disposizione sull'adeguamento delle condizioni dei contratti bancari anteriori
richiamato dalla Corte per indicare il rimedio della revocazione per errore di fatto in caso di travisamento della prova
richiamato dalla Corte nel distinguere il travisamento del fatto processuale come vizio denunciabile
richiamato dalla Corte nel distinguere il travisamento del fatto sostanziale come vizio denunciabile
art. 13, comma 1-quater, t.u. spese di giustizia
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale; una motivazione che consenta di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice di merito non è censurabile ex art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost.
- La censura di violazione di legge non può tradursi in una contestazione dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito: se la doglianza presuppone una diversa ricostruzione del fatto storico o probatorio, essa è inammissibile in cassazione.
- Il travisamento del contenuto oggettivo della prova non è deducibile come ordinario vizio di legittimità quando investa la valutazione del fatto controverso; il rimedio tipico è, nei casi previsti, la revocazione per errore di fatto.
- In tema di capitalizzazione degli interessi nei rapporti bancari, la verifica della legittimità della clausola e dell'adeguamento alle prescrizioni della delibera CICR richiede di assumere l'accertamento di fatto del giudice di merito sulla data del contratto e sulle modalità di adeguamento.
- La violazione dell'art. 360 c.p.c. per falsa applicazione di legge presuppone che la norma sia applicata al fatto come accertato dal giudice di merito; se si contesta il fatto accertato, il motivo è costruito in modo inconferente.
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