Cassazione Penale, Ordinanza n. 13101/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La persona condannata in secondo grado ha chiesto la restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo di essere stata di fatto privata della possibilità di partecipare al giudizio di appello e di esercitare compiutamente il diritto di impugnazione. In particolare, ha rappresentato che nel giudizio di appello sarebbe stata assistita da un difensore diverso da quello di fiducia, nonostante la precedente nomina di quest'ultimo, con conseguente irregolarità che avrebbe inciso sulla conoscenza effettiva del procedimento e sulla possibilità di impugnare tempestivamente. Il ricorso/istanza è quindi finalizzato a ottenere la rimessione in termini per proporre il ricorso per cassazione oltre il termine ordinario.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondata la richiesta di restituzione nel termine. Ha osservato che, secondo l'orientamento richiamato, la mancata citazione dell'imputata e del suo difensore al giudizio di appello integra un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore idonea a giustificare la restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175, comma 1, c.p.p., quando abbia impedito di fatto la partecipazione al processo. Rilevata la conferma di quanto dedotto nella richiesta anche nel provvedimento trasmesso dalla Corte di appello, la Corte ha disposto la restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna in appello e ha trasmesso gli atti.
Norme richiamate
istanza presentata ... ex art. 670 cod. proc. pen.
richiamato quale base formale della richiesta trasmessa dalla Corte di appello, poi qualificata come domanda di remissione in termini/restituzione nel termine per impugnare.
trattazione ... con le formalità dell'art. 611 cod. proc. pen.
la richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di appello deve essere trattata in camera di consiglio non partecipata per assicurare il contraddittorio tra le parti.
integra un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che giustifica la restituzione in termini
la mancata citazione dell'imputata e del suo difensore al giudizio di appello, se ha impedito di fatto la partecipazione al processo, costituisce causa idonea a giustificare la restituzione nel termine per impugnare.
Massime di principio
- La restituzione nel termine per proporre impugnazione è giustificata quando la parte dimostri che un evento di fatto assimilabile a caso fortuito o forza maggiore le ha impedito di partecipare al giudizio e di esercitare tempestivamente il diritto di impugnazione.
- La mancata citazione dell'imputato e del difensore al giudizio di appello può integrare una causa di restituzione nel termine, ove abbia concretamente precluso la partecipazione al processo.
- L'istanza di restituzione nel termine per impugnare una sentenza di appello va trattata con modalità camerali idonee a garantire il contraddittorio tra le parti.
- Quando la richiesta di restituzione nel termine trova conferma negli atti e nel provvedimento del giudice a quo, la Corte di cassazione può disporre direttamente la rimessione in termini per proporre il ricorso.
- La decisione riguarda un rimedio processuale e non il merito della condanna: l'effetto è la riapertura del termine per proporre il ricorso per cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12850/2025 del 03/04/2025
- ordinanza_penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12863/2025 del 03/04/2025
- ordinanza_penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12864/2025 del 03/04/2025
- ordinanza_penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12865/2025 del 03/04/2025
- ordinanza_penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12867/2025 del 03/04/2025
- ordinanza_penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12868/2025 del 03/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →