Cassazione Penale, Ordinanza n. 21726/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre rigettato la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese, ritenendo che non avesse fornito un concreto contributo difensivo, limitandosi a chiedere l'inammissibilità o il rigetto del ricorso senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile di una frode nella vendita di un'autovettura. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione e violazione dell'art. 640 c.p., sostenendo che la ricostruzione della responsabilità fosse errata; la Corte di cassazione ha ritenuto che la doglianza proponesse solo censure di fatto e una diversa lettura delle risultanze istruttorie, già smentita dalle emergenze processuali. Con il secondo e il terzo motivo ha reiterato le censure sull'art. 131-bis c.p. e sul diniego della pena sostitutiva pecuniaria, sostenendo implicitamente che dovessero applicarsi la particolare tenuità del fatto e una sanzione sostitutiva più favorevole; la Corte ha ritenuto tali doglianze manifestamente infondate, valorizzando i precedenti dell'imputato per reati analoghi, la conseguente abitualità del comportamento, il danno non irrilevante e la prognosi negativa sulla futura condotta, oltre all'inidoneità della pena pecuniaria sostitutiva a realizzare finalità rieducative.
Norme richiamate
La censura sull'elemento costitutivo della truffa è stata dichiarata inammissibile perché diretta a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti, non consentita in sede di legittimità a fronte di una motivazione di merito ritenuta esaustiva e coerente con le risultanze processuali.
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa valorizzando precedenti specifici dell'imputato, l'abitualità della condotta e l'entità non trascurabile del danno, elementi incompatibili con la non punibilità.
pena sostitutiva pecuniaria
Il diniego è stato ritenuto corretto perché la pena sostitutiva pecuniaria è stata considerata inidonea, nel caso concreto, a favorire un percorso di rieducazione del condannato, in presenza di una prognosi negativa sulla sua condotta futura.
Cassa delle ammende
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del fatto attraverso censure che si risolvano in una diversa ricostruzione del materiale probatorio, quando la sentenza impugnata presenti una motivazione adeguata e coerente con le emergenze processuali.
- Nel delitto di truffa, la persona offesa dall'inganno può coincidere con il soggetto che compie l'atto di disposizione patrimoniale, anche se il pregiudizio economico finale si riflette su un diverso titolare del bene o del corrispettivo.
- La particolare tenuità del fatto può essere negata quando risultino precedenti per reati analoghi, abitualità della condotta e un danno non modesto, poiché tali elementi sono incompatibili con una valutazione di minima offensività.
- Il diniego di una pena sostitutiva è legittimo quando, sulla base della personalità del condannato e dei precedenti, il giudice ritenga che la misura non sia idonea a realizzare finalità rieducative e preventive.
- La parte civile ottiene la liquidazione delle spese nel giudizio di legittimità solo se fornisce un effettivo contributo difensivo, mediante una specifica confutazione dei motivi di ricorso, e non una mera adesione alle conclusioni del rigetto o dell'inammissibilità.
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