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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10861/2023 del 24/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Un creditore aveva notificato ai debitori un atto di precetto fondato su un titolo esecutivo formatosi in un giudizio in cui erano presenti più creditori. I debitori hanno proposto opposizione deducendo la nullità del precetto per mancata, o comunque non tempestiva, notificazione del titolo esecutivo. Il tribunale ha rigettato l'opposizione ritenendo che la notificazione del titolo esecutivo eseguita dal difensore di uno dei creditori valesse anche per l'altro creditore. In cassazione i debitori hanno articolato tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione delle norme sul rito, assumendo che la controversia dovesse essere trattata con rito del lavoro e decisa in udienza con lettura del dispositivo; 2) violazione degli artt. 479 e 480 c.p.c. per avere il giudice ritenuto valida, ai fini del precetto, la notificazione del titolo esecutivo compiuta da un diverso creditore; 3) violazione degli artt. 479 e 480 c.p.c. per avere il giudice trascurato che il titolo era stato notificato dopo il precetto.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, osservando che il rito speciale evocato dai ricorrenti non era più applicabile al momento dell'opposizione e che, quindi, non poteva predicarsi la nullità della sentenza per mancata lettura del dispositivo secondo quel rito. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, ritenendo che, in presenza di più creditori, ciascuno debba notificare il titolo esecutivo in forma esecutiva al debitore prima o contestualmente al precetto, non potendo giovarsi della notificazione effettuata da altro creditore per un diverso credito. La Corte ha anche richiamato il principio per cui l'omessa notifica del titolo integra una irregolarità formale deducibile con opposizione agli atti esecutivi senza necessità di allegare un ulteriore pregiudizio. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa rinviata al Tribunale di Brindisi, in persona di diverso magistrato, per nuovo esame sul punto e per la liquidazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    opposizione agli atti esecutivi

    L'asserita mancanza della notificazione del titolo esecutivo va fatta valere come irregolarità formale nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi.

  • art. 615 c.p.c.

    La Corte rileva che la sentenza di merito era stata qualificata dal tribunale come pronuncia su opposizione all'esecuzione, ma la sostanza della lite era quella dell'opposizione agli atti esecutivi.

  • art. 479 c.p.c.

    Il titolo esecutivo deve essere notificato anteriormente o contestualmente al precetto; la notifica successiva non è idonea a legittimare il precetto.

  • art. 480, secondo comma, c.p.c.

    È norma richiamata dai ricorrenti per censurare la validità del precetto intimato senza previa notifica del titolo esecutivo.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo per denunciare la nullità della sentenza sotto il profilo processuale.

  • art. 426 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo in relazione al rito da seguire.

  • art. 429 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo in relazione alla decisione in udienza e lettura del dispositivo nel rito del lavoro.

  • art. 437 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo per sostenere l'obbligo di decisione in udienza con lettura del dispositivo.

  • art. 667 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo a sostegno della censura sul rito applicabile.

  • art. 97 c.p.c.

    La solidarietà attiva non può essere presunta in materia di spese processuali, perché non espressamente prevista.

Massime di principio

  • Nei casi di condanna al pagamento di più crediti distinti in favore di diversi creditori, ciascun creditore deve notificare al debitore il titolo esecutivo in forma esecutiva in relazione al proprio credito, anteriormente o contestualmente al precetto, non potendo avvalersi della notifica eseguita da un altro creditore per un diverso credito.
  • La notificazione del titolo esecutivo dopo la notifica del precetto non soddisfa il requisito di cui all'art. 479 c.p.c. e rende il precetto viziato sotto il profilo formale.
  • L'omessa o intempestiva notificazione del titolo esecutivo integra un vizio deducibile con opposizione agli atti esecutivi, senza che sia necessario allegare un pregiudizio ulteriore rispetto al mancato rispetto della formalità prescritta.
  • La solidarietà attiva non si presume, neppure con riguardo alle spese processuali, in assenza di una specifica previsione di legge o di titolo.
  • La qualificazione formale data dal giudice di merito non è decisiva quando, nella sostanza, la controversia riguarda un vizio formale dell'atto esecutivo e non il diritto a procedere ad esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveTitolo esecutivoNotificazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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