Cassazione Penale, Sentenza n. 7553/2022 del 02/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Jovanovic: censura per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo 3 (furto in abitazione), deducendo che il fatto fosse assorbito nel capo 3 bis essendo entrambi furti commessi in successione nella stessa abitazione e non essendo possibile distinguere i beni sottratti nelle due occasioni. Savic: censura per violazione di legge e vizio di motivazione riguardo al rigetto dell'istanza di dissequestro dei beni sottoposti a sequestro probatorio; si lamenta omissione di adeguata motivazione da parte della Corte di appello nonostante la difesa avesse prodotto documentazione attestante la lecita disponibilità/acquisto (anche sulla base del reddito familiare della madre), la detenzione dei beni nella sua abitazione e l'assenza di rivendicazioni da parte di terzi.
La decisione
Per Jovanovic: ricorso dichiarato inammissibile (anche per effetto della rinuncia) e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 500 a favore della Cassa delle ammende. Per Savic: il ricorso avverso la sentenza è inammissibile nella parte in cui era sollevato come motivo aggiunto non collegato; però la censura avverso l'ordinanza del 10/12/2020 (rigetto dell'istanza di restituzione/dissequestro) è stata ritenuta ammissibile e fondata: la Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza del 10/12/2020 per carenza di motivazione e ha rinviato la questione alla Corte d'appello di Milano per nuovo esame; per il resto il ricorso di Savic è dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
La sentenza di cui all'art. 599-bis (concordato/processo con patteggiamento) è impugnabile in Cassazione solo per questioni attinenti alla formazione della volontà delle parti nel concludere l'accordo, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia; sono inammissibili censure su motivi rinunciati o su valutazioni di pena che non costituiscano illegittimità formale o sostanziale.
Richiamato per affermare che le doglianze relative alle condizioni di proscioglimento ex art.129 non rientrano tra i motivi ammessi contro sentenze pronunciate nell'ambito del concordato/patteggiamento, con conseguente inammissibilità se prospettate in quella sede.
Il provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione/dissequestro è impugnabile in Cassazione nei termini dell'art.606; la Corte può quindi sindacare i motivi indicati dall'art.606 e annullare il provvedimento quando la motivazione sia manifestamente carente.
Massime di principio
- I ricorsi avverso sentenze emesse ai sensi dell'art.599-bis hanno un ambito di sindacabilità molto limitato: solo vizi riguardanti la formazione del consenso al patteggiamento, il consenso del P.M. o contenuti difformi della pronuncia sono ammissibili in Cassazione; censure generali sulla determinazione della pena o su questioni rinunciate sono, di norma, inammissibili.
- Le istanze di restituzione/dissequestro di beni sottoposti a sequestro probatorio possono essere oggetto di autonomo controllo in Cassazione (art.606): se il giudice si limita a congetture sulla non appartenenza dei beni all'imputato senza valutare adeguatamente la documentazione di possesso e la mancanza di rivendicazioni da parte di terzi, il provvedimento può essere annullato e rinviato per nuovo esame.
- Se, in sede d'appello, vengono proposti motivi aggiunti questi devono essere collegati ai motivi principali originari (sviluppo o miglior esposizione) e non possono introdurre nuovi 'petitum' o censure estranee al dedotto in primo grado; motivi nuovi non collegati possono risultare inammissibili.
- Nel giudizio di merito il tribunale/appello deve motivare compiutamente le decisioni su beni mobili non registrati: possesso del prevenuto, assenza di rivendicazioni e documentazione probatoria sul possibile acquisto sono elementi che richiedono ponderazione e spiegazione; la semplice congettura non è sufficiente.
- Quando la Corte di cassazione annulla un provvedimento per carenza di motivazione, il rimedio usuale è il rinvio al medesimo ufficio giudicante per nuovo esame, non sempre la restituzione automatica dei beni.
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