Cassazione Penale, Ordinanza n. 00222/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità e l'indeterminatezza dei motivi e il mancato confronto con la motivazione della sentenza di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari. La difesa ha articolato due motivi, deducendo omessa motivazione e violazione di legge. La Corte di cassazione ha tuttavia rilevato che i motivi erano formulati in modo del tutto generico e indeterminato, perché non indicavano gli elementi posti a base delle censure e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, che veniva del tutto pretermessa. Il ricorso è stato quindi ritenuto non conforme ai requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Il ricorso deve contenere motivi specifici e adeguatamente articolati; la loro genericità e il mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata ne comportano l'inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità, i motivi di ricorso devono essere specifici, determinati e riferiti alla concreta motivazione della decisione impugnata.
- La mera deduzione astratta di omessa motivazione o violazione di legge non è sufficiente se non è accompagnata dall'indicazione degli elementi di fatto e di diritto che sorreggono la censura.
- Il ricorso che non si confronti criticamente con la sentenza impugnata viola il requisito di specificità dei motivi e deve essere dichiarato inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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