Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 00222/2025 del 03/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità e l'indeterminatezza dei motivi e il mancato confronto con la motivazione della sentenza di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari. La difesa ha articolato due motivi, deducendo omessa motivazione e violazione di legge. La Corte di cassazione ha tuttavia rilevato che i motivi erano formulati in modo del tutto generico e indeterminato, perché non indicavano gli elementi posti a base delle censure e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, che veniva del tutto pretermessa. Il ricorso è stato quindi ritenuto non conforme ai requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Il ricorso deve contenere motivi specifici e adeguatamente articolati; la loro genericità e il mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata ne comportano l'inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, i motivi di ricorso devono essere specifici, determinati e riferiti alla concreta motivazione della decisione impugnata.
  • La mera deduzione astratta di omessa motivazione o violazione di legge non è sufficiente se non è accompagnata dall'indicazione degli elementi di fatto e di diritto che sorreggono la censura.
  • Il ricorso che non si confronti criticamente con la sentenza impugnata viola il requisito di specificità dei motivi e deve essere dichiarato inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.