Cassazione Penale, Sentenza n. 17788/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la sospensione dell'ordine di demolizione di un immobile realizzato abusivamente, sostenendo: 1) difetto di contraddittorio perché l'immobile era stato assegnato alla moglie in sede di separazione (e la moglie non sarebbe stata notificata), 2) violazione della prassi del Tribunale di Velletri che sospenderebbe ordini di demolizione in caso di ricorso al TAR, e 3) omissione di valutazione della probabilità di accoglimento del ricorso amministrativo pendente al TAR (pertanto la pendenza del ricorso avrebbe dovuto determinare la sospensione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondate le doglianze sul contraddittorio: la decisione sull'incidente di esecuzione (sospensione/revoca) vincola solo le parti del procedimento e non i terzi, perciò non era necessario costituire la moglie nel contraddittorio; inoltre l'assegnazione della casa coniugale è un diritto personale di godimento e non un diritto reale. Ha ritenuto infondate anche le doglianze sulla pendenza del ricorso al TAR e sulla prassi locale: la mera pendenza di un ricorso amministrativo non è di per sé idonea a giustificare la sospensione di un ordine di demolizione reso con provvedimento ormai definitivo, soprattutto se il ricorso è pendente da lungo tempo senza provvedimenti cautelari o di sospensione e non risultano domande di sanatoria. Ha inoltre ricordato che il giudice non è vincolato a prassi interne ma alla legge. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e ad un contributo alla cassa delle ammende di euro 3.000.
Norme richiamate
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente per dedurre nullità per difetto di costituzione del contraddittorio; la Corte ha ritenuto la censura non rilevante perché la decisione sull'incidente di esecuzione non richiede la costituzione dei terzi titolari di diritti sul bene.
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Utilizzato per spiegare che le decisioni sugli incidenti di esecuzione hanno efficacia vincolante solo tra le parti e in modo limitato, non estendendosi ai terzi che possono autonomamente tutelarsi.
art. 3 Cost.
Invocato dal ricorrente in relazione a principi di ragionevolezza/uguaglianza della tutela; la Corte non ha ritenuto che potesse giustificare il superamento delle regole procedurali e sostanziali applicabili.
art. 111 Cost.
Richiamato sul diritto a un giusto processo; la Cassazione ha però ribadito che il rispetto delle garanzie non implica l'obbligo di estendere il contraddittorio con terzi nell'incidente di esecuzione.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente in relazione a regole processuali; la Corte lo ha valutato congiuntamente alle altre norme richiamate, confermando che non imponeva la sospensione richiesta.
art. 101, secondo comma, Cost.
Richiamato dalla Corte per affermare che il giudice è soggetto alla legge e non a prassi interne dell'ufficio; pertanto l'esistenza di una 'prassi' locale non può sostituire l'applicazione delle norme.
Massime di principio
- La richiesta di sospensione di un ordine di demolizione, nel contesto di un incidente di esecuzione, può essere decisa dal giudice senza costituire terzi titolari di diritti sul bene: il provvedimento sull'incidente vincola solo le parti e non impedisce ai terzi di agire autonomamente.
- L'assegnazione della casa coniugale in sede di separazione costituisce un diritto personale di godimento e non un diritto reale: ciò limita l'efficacia del potere di opposizione nel contesto dell'esecuzione di un ordine di demolizione.
- La mera pendenza di un ricorso amministrativo (es. al TAR) non è normalmente idonea a sospendere automaticamente un ordine di demolizione già divenuto definitivo; è necessario dimostrare, con elementi concreti, la ragionevole prevedibilità di un provvedimento amministrativo o giurisdizionale che ponga in contrasto l'ordine di demolizione.
- Per ottenere la sospensione cautelare dell'esecuzione è importante documentare provvedimenti cautelari o elementi concreti che rendano probabile l'accoglimento del ricorso amministrativo; lunghe pendenze senza atti cautelari indeboliscono la richiesta.
- Il giudice deve applicare la legge e i principi giurisprudenziali consolidati, e non può essere sostituito o vincolato da prassi interne dell'ufficio giudiziario.
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