Cassazione Penale, Sentenza n. 18213/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 14/10/2025 che aveva revocato l'ordinanza del magistrato di sorveglianza del 24/07/2025 che aveva disposto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Il ricorrente ha dedotto: 1) errata applicazione del principio del ne bis in idem (art. 649 c.p.p.), sostenendo che tale principio non sarebbe applicabile alla fase esecutiva e che, per la finalità rieducativa, avrebbe dovuto prevalere il criterio del favor rei; 2) vizio di motivazione/illogicità perché il Tribunale avrebbe disatteso la valutazione di merito del magistrato di sorveglianza e avrebbe applicato una regola processuale estranea alla logica dell'esecuzione senza spiegare perché questa prevalesse sulla finalità rieducativa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria abbia correttamente revocato l'ordinanza del magistrato di sorveglianza in presenza di un provvedimento definitivamente pronunciato dal Tribunale di sorveglianza di Roma (misura alternativa della detenzione domiciliare) sullo stesso oggetto e nei confronti della stessa persona, per evitare una duplicazione della pronuncia in violazione del principio del ne bis in idem. La Corte ha ricordato che tale principio trova applicazione anche in sede esecutiva e nel procedimento di sorveglianza; ha escluso la pertinenza dell'art. 669 c.p.p. (che riguarda conflitti tra provvedimenti definitivi) nel caso di conflitto tra provvedimento definitivo e provvedimento non definitivo. Ha altresì ritenuto infondato il motivo di illogicità: la revoca si fondava su un fatto processuale sopravvenuto (decisione definitiva di Roma) che non confligge con le valutazioni di merito precedenti. La Corte ha infine osservato che, se il ricorrente avesse voluto allegare fatti nuovi a sostegno di una nuova valutazione, avrebbe dovuto indicarli in modo specifico; il ricorso è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il principio del ne bis in idem si applica anche alla fase esecutiva e alle ordinanze della magistratura di sorveglianza: impedisce una seconda pronuncia sul medesimo fatto e sulla medesima persona quando esista un provvedimento definitivo.
Richiamato per sottolineare che nel procedimento di sorveglianza opera la preclusione processuale; le decisioni non impugnate o divenute definitive producono effetti di preclusione.
Rilevante in relazione alla procedura di conferma delle ordinanze del magistrato di sorveglianza da parte del Tribunale e alla possibilità di revoca di ordinanze non ancora confermate (richiamo al comma 1-ter).
Regola i conflitti tra provvedimenti definitivi (più sentenze) e perciò è stata ritenuta non pertinente quando il conflitto riguarda un provvedimento definitivo e uno non definitivo.
Citato come espressione del divieto generale di duplicazione di procedimenti per lo stesso fatto e come riferimento alle norme sui conflitti di competenza.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
art. 606 c.p.p. comma 1 lett. b) ed e)
Norme processuali che definiscono i motivi di ricorso per cassazione utilizzati dal ricorrente (errata applicazione della legge e vizio di motivazione/illogicità).
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamato in relazione alle modalità di esposizione dei motivi di ricorso per cassazione (limitazioni formali nella riproduzione delle conclusioni).
Massime di principio
- Il principio del ne bis in idem (art. 649 c.p.p.) è applicabile anche in sede esecutiva e nel procedimento di sorveglianza: una pronuncia definitiva su una stessa istanza/esecuzione prevale su successive pronunce per lo stesso oggetto e la stessa persona.
- Se sussiste una decisione definitiva su una misura alternativa adottata da un altro giudice (es. Tribunale di sorveglianza di Roma), il giudice che ha adottato un provvedimento non definitivo può e deve revocarlo per evitare duplicazioni e conflitti tra provvedimenti.
- La finalità rieducativa della pena non prevale automaticamente quando sussiste un conflitto tra provvedimenti: la necessità di evitare pronunce multiple e contrastanti è anch'essa conforme alla finalità del sistema e giustifica la revoca.
- Le ordinanze del magistrato di sorveglianza (provvisorie/non confermate) sono caratterizzate da una preclusione 'debole' e possono essere superate da fatti sopravvenuti o da provvedimenti definitivi, ma chi impugna deve indicare con precisione i fatti nuovi o le ragioni giuridiche che giustificano una nuova valutazione.
- Nel contestare la motivazione del giudice in Cassazione è necessario specificare in maniera puntuale le censure e, se si invoca l'esistenza di elementi nuovi, indicarli dettagliatamente; censure generiche o meramente assertive sono inammissibili.
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