Cassazione Penale, Sentenza n. 35790/2025 del 31/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di riconoscimento, ai sensi del d.lgs. 7/9/2010 n.161, della decisione penale straniera emessa dalla Corte d'appello di Anversa (7/6/2024) che condannava il ricorrente a 2.190 giorni per i reati di associazione per delinquere e traffico di sostanze stupefacenti. Il motivo dedotto dal difensore contestava l'omessa traduzione della sentenza straniera e sosteneva la violazione degli artt. 730, 731, 734 e 735 c.p.p. e dell'art. 12 d.lgs. 161/2010, lamentando che senza traduzione non fosse possibile comprendere e inquadrare le espressioni indicate nella terminologia del diritto penale italiano.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha confermato la corretta applicazione dell'art. 12 del d.lgs. 161/2010, osservando che per il riconoscimento di sentenze penali provenienti da altri Stati membri dell'Unione Europea è richiesta la traduzione del certificato previsto dall'art. 2, lett. n) del decreto, ma non della sentenza in sé; la traduzione della sentenza è facoltativa per la Corte di appello ai sensi del comma 3 dell'art. 12 e può essere disposta solo se il certificato risulti incompleto, difforme o insufficiente. Nel caso di specie la Corte di appello di Reggio Calabria ha ritenuto che il certificato fosse completo e idoneo a valutare i presupposti del riconoscimento; le censure tardive del difensore circa l'incompletezza del certificato sono state ritenute inammissibili per tardività e per violazione dell'art. 609, comma 3, c.p.p. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 12 d.lgs. 7/9/2010 n. 161
Prevede la traduzione del certificato di cui all'art. 2, lett. n) come requisito per il riconoscimento ed esclude l'obbligo di tradurre la sentenza; la traduzione della sentenza è facoltativa e può essere disposta se il certificato è incompleto, difforme o insufficiente.
art. 2, lett. n) d.lgs. 161/2010
Individua il certificato che accompagna la decisione penale straniera e il cui contenuto tradotto è generalmente sufficiente ai fini del riconoscimento ed esecuzione.
artt. 730, 731, 734, 735 cod. proc. pen.
Norme generali sul rapporto con autorità straniere e sulla cooperazione internazionale; possono prevedere la traduzione di atti ma sono subordinate alla disciplina speciale europea recepita dal d.lgs. 161/2010.
Decisione quadro 2008/909/JAI (citata come 909/2008/GAI)
Fondamento del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni penali nell'Unione europea; il d.lgs. 161/2010 attua tale quadro e prevale sulle norme processuali generali nazionali nella materia.
art. 609, comma 3, cod. proc. pen.
Regola i termini e le modalità di presentazione delle eccezioni e impugnative; ha rilevanza per l'ammissibilità delle censure relative all'incompletezza del certificato se non dedotte nei termini processuali.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Consente la condanna del soccombente al pagamento delle spese processuali, applicata nei confronti del ricorrente.
Sentenza Corte costituzionale 13/06/2000 n. 186
Richiamata in relazione al principio che consente l'attribuzione di somme a titolo di ammenda anche quando non sussista colpa grave del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità; qui giustifica il versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
art. 22, comma 5, legge n. 69/2005
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia.
Massime di principio
- Per il riconoscimento ed esecuzione di una sentenza penale proveniente da uno Stato membro UE, il d.lgs. 161/2010 richiede la traduzione del certificato previsto dall'art. 2, lett. n), non della sentenza: la traduzione della sentenza è facoltativa e deve essere disposta solo se il certificato è incompleto, difforme o insufficiente.
- La disciplina speciale europea (mutuo riconoscimento) prevista dal d.lgs. 161/2010 prevale sulle norme processuali nazionali generali in materia di cooperazione internazionale (es. artt. 730 e 731 c.p.p.).
- Se si eccepisce l'insufficienza o incompletezza del certificato, tale censura deve essere formulata tempestivamente e con motivazione specifica; censure generiche o tardive sono inammissibili.
- Chi propone impugnazione per omissione di traduzione deve indicare concretamente in che modo la mancanza della traduzione abbia impedito la valutazione dei presupposti del riconoscimento; affermazioni generiche non sono sufficienti.
- Il ricorrente soccombente può essere condannato non solo alle spese processuali ma anche al versamento di somme a titolo di ammenda quando prevista, salvo che il ricorso sia stato presentato in evidente buona fede.
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