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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35790/2025 del 31/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di riconoscimento, ai sensi del d.lgs. 7/9/2010 n.161, della decisione penale straniera emessa dalla Corte d'appello di Anversa (7/6/2024) che condannava il ricorrente a 2.190 giorni per i reati di associazione per delinquere e traffico di sostanze stupefacenti. Il motivo dedotto dal difensore contestava l'omessa traduzione della sentenza straniera e sosteneva la violazione degli artt. 730, 731, 734 e 735 c.p.p. e dell'art. 12 d.lgs. 161/2010, lamentando che senza traduzione non fosse possibile comprendere e inquadrare le espressioni indicate nella terminologia del diritto penale italiano.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha confermato la corretta applicazione dell'art. 12 del d.lgs. 161/2010, osservando che per il riconoscimento di sentenze penali provenienti da altri Stati membri dell'Unione Europea è richiesta la traduzione del certificato previsto dall'art. 2, lett. n) del decreto, ma non della sentenza in sé; la traduzione della sentenza è facoltativa per la Corte di appello ai sensi del comma 3 dell'art. 12 e può essere disposta solo se il certificato risulti incompleto, difforme o insufficiente. Nel caso di specie la Corte di appello di Reggio Calabria ha ritenuto che il certificato fosse completo e idoneo a valutare i presupposti del riconoscimento; le censure tardive del difensore circa l'incompletezza del certificato sono state ritenute inammissibili per tardività e per violazione dell'art. 609, comma 3, c.p.p. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 12 d.lgs. 7/9/2010 n. 161

    Prevede la traduzione del certificato di cui all'art. 2, lett. n) come requisito per il riconoscimento ed esclude l'obbligo di tradurre la sentenza; la traduzione della sentenza è facoltativa e può essere disposta se il certificato è incompleto, difforme o insufficiente.

  • art. 2, lett. n) d.lgs. 161/2010

    Individua il certificato che accompagna la decisione penale straniera e il cui contenuto tradotto è generalmente sufficiente ai fini del riconoscimento ed esecuzione.

  • artt. 730, 731, 734, 735 cod. proc. pen.

    Norme generali sul rapporto con autorità straniere e sulla cooperazione internazionale; possono prevedere la traduzione di atti ma sono subordinate alla disciplina speciale europea recepita dal d.lgs. 161/2010.

  • Decisione quadro 2008/909/JAI (citata come 909/2008/GAI)

    Fondamento del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni penali nell'Unione europea; il d.lgs. 161/2010 attua tale quadro e prevale sulle norme processuali generali nazionali nella materia.

  • art. 609, comma 3, cod. proc. pen.

    Regola i termini e le modalità di presentazione delle eccezioni e impugnative; ha rilevanza per l'ammissibilità delle censure relative all'incompletezza del certificato se non dedotte nei termini processuali.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Consente la condanna del soccombente al pagamento delle spese processuali, applicata nei confronti del ricorrente.

  • Sentenza Corte costituzionale 13/06/2000 n. 186

    Richiamata in relazione al principio che consente l'attribuzione di somme a titolo di ammenda anche quando non sussista colpa grave del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità; qui giustifica il versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

  • art. 22, comma 5, legge n. 69/2005

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia.

Massime di principio

  • Per il riconoscimento ed esecuzione di una sentenza penale proveniente da uno Stato membro UE, il d.lgs. 161/2010 richiede la traduzione del certificato previsto dall'art. 2, lett. n), non della sentenza: la traduzione della sentenza è facoltativa e deve essere disposta solo se il certificato è incompleto, difforme o insufficiente.
  • La disciplina speciale europea (mutuo riconoscimento) prevista dal d.lgs. 161/2010 prevale sulle norme processuali nazionali generali in materia di cooperazione internazionale (es. artt. 730 e 731 c.p.p.).
  • Se si eccepisce l'insufficienza o incompletezza del certificato, tale censura deve essere formulata tempestivamente e con motivazione specifica; censure generiche o tardive sono inammissibili.
  • Chi propone impugnazione per omissione di traduzione deve indicare concretamente in che modo la mancanza della traduzione abbia impedito la valutazione dei presupposti del riconoscimento; affermazioni generiche non sono sufficienti.
  • Il ricorrente soccombente può essere condannato non solo alle spese processuali ma anche al versamento di somme a titolo di ammenda quando prevista, salvo che il ricorso sia stato presentato in evidente buona fede.

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