Cassazione Penale, Ordinanza n. 21416/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i motivi fossero sostanzialmente ripetitivi di doglianze già esaminate e correttamente respinte dal giudice di merito. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di legittimità riguarda il ricorso proposto dall'imputato avverso la decisione della Corte di appello che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva confermato l'affermazione di responsabilità per un reato non meglio specificato nel testo disponibile e aveva solo ridotto la pena pecuniaria, mantenendo ferma la pena detentiva. Il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 597, comma 4, c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe illegittimamente rideterminato il trattamento sanzionatorio senza adeguata base giuridica; 2) omesso esercizio, da parte del giudice di appello, del potere-dovere di applicare d'ufficio benefici di legge e/o circostanze attenuanti, lamentando al riguardo anche il difetto di motivazione. La Corte di cassazione osserva che la riduzione della pena pecuniaria, giustificata dal riferimento all'uso personale della marijuana, aveva comunque comportato una diminuzione della pena complessiva e quindi non integrava la denunciata violazione dell'art. 597, comma 4, c.p.p. Quanto al secondo motivo, rileva che il mancato rilievo officioso di benefici o attenuanti non può essere fatto valere in cassazione se la relativa sollecitazione non sia stata formulata in appello, almeno nelle conclusioni, circostanza che nel caso concreto non risultava.
Norme richiamate
La rideterminazione in appello della sola pena pecuniaria, con mantenimento della pena detentiva ma con diminuzione della pena complessiva, non integra violazione del divieto di reformatio in peius previsto dalla norma.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
non determinabile dal testo
non determinabile dal testo
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione congrua e giuridicamente corretta, senza indicare reali profili di erroneità della decisione impugnata.
- La riduzione di una sola componente della sanzione, quando comporti comunque una diminuzione della pena complessiva, non viola il divieto di aggravamento in peius dell'appello dell'imputato.
- Il mancato esercizio in appello del potere-dovere di rilevare d'ufficio benefici di legge o attenuanti non è censurabile in cassazione se la parte non abbia previamente sollecitato tale intervento nel giudizio di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Come è indicizzato
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