Cassazione Penale, Ordinanza n. 28083/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre rigettato la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Torino che l'aveva condannata per una condotta relativa alla messa in vendita di moneta ritenuta non autentica, deducendo — per quanto emerge dal provvedimento — due censure sostanziali: da un lato, l'insufficienza o erroneità della valutazione del fatto; dall'altro, la tesi difensiva secondo cui ella avrebbe ignorato in buona fede la qualità della moneta venduta. La Corte di cassazione rileva però che i motivi erano formulati in modo generico e aspecifico, sostanzialmente riproduttivo delle doglianze già svolte in appello, e comunque che la sentenza impugnata aveva già risposto congruamente alle questioni, valorizzando il carattere intenzionale e decettivo della condotta e l'inattendibilità della versione difensiva, anche in ragione di una pratica ripetuta dell'imputata evidenziata dalla testimonianza richiamata in sentenza.
Norme richiamate
Il ricorso deve contenere motivi specifici; la mancanza di specificità rende le doglianze generiche e dunque inidonee a veicolare una critica argomentata alla sentenza impugnata.
La genericità/aspecificità dei motivi integra causa di inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e contenere una critica argomentata alla decisione impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già formulate nei gradi di merito, senza confronto con la motivazione della sentenza, li rende aspecifici e inammissibili.
- Quando la sentenza di merito ha affrontato puntualmente le questioni dedotte, la cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso se le censure non si misurano con la ratio decidendi ma si limitano a reiterare contestazioni già esposte.
- La valutazione di inattendibilità della tesi difensiva può fondarsi anche su elementi indiziari valorizzati dal giudice di merito, come la ripetizione della condotta o ulteriori riscontri testimoniali, se logicamente spiegati nella motivazione.
- In sede di legittimità, la generica contestazione della ricostruzione fattuale non basta a superare una motivazione di merito che qualifichi la condotta come intenzionale e decettiva.
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