Cassazione Penale, Sentenza n. 22516/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Messina che ha sostituito la misura degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere, a seguito della trasgressione della prescrizione di divieto di allontanarsi dalla propria abitazione (assenza di circa 38 minuti). Il ricorrente articola due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione della gravità della trasgressione, sostenendo che il Tribunale ha travisato i fatti concentrandosi solo sulla durata dell'assenza senza considerare che l'indagato si è presentato spontaneamente ai carabinieri e che l'allontanamento è derivato da una lite familiare; (2) violazione dei principi di adeguatezza, proporzionalità e sussidiarietà nel disporre la custodia in carcere invece di misure meno afflittive.
La decisione
La corte dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte osserva che la regola applicabile è l'art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen., che in deroga al criterio generale impone la revoca degli arresti domiciliari e la sostituzione con la custodia in carcere in caso di trasgressione della prescrizione di non allontanarsi, salvo che il fatto sia di lieve entità; pertanto il Tribunale ha correttamente escluso la lieve entità e motivato la sostituzione. Il secondo motivo è ritenuto manifestamente infondato: non emergeva alcuna misura alternativa adeguata alla violazione compiuta. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; la cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 276 cod. proc. pen., comma 1-ter
«In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora e, comunque, in caso di manomissione ovvero di una o più condotte gravi o reiterate che impediscono o ostacolano il regolare funzionamento dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-bis, anche quando applicati ai sensi degli articoli 282-bis e 282-ter, il giudice dispone la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo che il fatto sia di lieve entità»
La trasgressione della prescrizione di non allontanarsi comporta di regola l'aggravamento fino alla custodia in carcere, salvo che la violazione si configuri come di lieve entità; la valutazione della lieve entità richiede motivazione specifica.
art. 276 cod. proc. pen., comma 1
Criterio ordinario per la sostituzione della misura che richiede valutazione di entità, motivi e circostanze della violazione; tuttavia, per le trasgressioni del divieto di allontanarsi, si applica il comma 1-ter in deroga.
Norma relativa ai mezzi elettronici e altri strumenti tecnici di controllo; la manomissione o impedimento del loro funzionamento è richiamata come fattispecie che giustifica la revoca degli arresti domiciliari ai sensi del comma 1-ter.
art. 282-bis e art. 282-ter cod. proc. pen.
Previsione di applicazione degli strumenti di controllo anche in altre fattispecie; richiamate nel contesto dell'efficacia del controllo elettronico e delle conseguenze delle sue interferenze.
Norma che regola l'appello del Pubblico ministero al Tribunale del riesame, procedimento che ha portato all'adozione dell'ordinanza impugnata.
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Riguarda gli adempimenti amministrativi della cancelleria successivi al provvedimento, qui richiamata per la trasmissione degli atti agli uffici competenti.
giurisprudenza: Sez. 4, n. 44410 del 15/10/2019 (Guidoni, Rv. 277696 - 01)
Precedente utilizzato per spiegare la nozione di 'lieve entità' e la tendenza a considerare l'aggravamento come regola salvo che la violazione sia di modesto rilievo o sussistano circostanze che confermino l'idoneità degli arresti domiciliari.
Massime di principio
- La trasgressione della prescrizione di non allontanarsi dagli arresti domiciliari, soprattutto se con controllo elettronico, porta di regola all'aggravamento con la custodia in carcere ai sensi dell'art. 276, comma 1-ter, salvo che la violazione sia provata come di lieve entità.
- Per evitare l'aggravamento l'indagato deve dimostrare specificamente e con elementi concreti che la violazione è di lieve entità (durata molto breve, motivo giustificato e non ripetuto, assenza di ostacolo al controllo elettronico), e ciò deve emergere chiaramente nella motivazione del giudice.
- La valutazione giudiziale deve considerare entità, motivo e circostanze della violazione, ma quando opera il comma 1-ter la soglia per ritenere la violazione 'lieve' è restrittiva; fatti come assenze anche brevi possono comunque giustificare l'aggravamento se non adeguatamente giustificati.
- In sede di impugnazione è essenziale contestare specificamente l'applicazione del comma 1-ter e fornire elementi nuovi o mancanti nella precedente fase che possano dimostrare la lieve entità o l'idoneità delle misure alternative.
- La proporzionalità e sussidiarietà delle misure cautelari restano principi guida, ma la ricaduta pratica è che le violazioni dei domiciliari con presidio elettronico raramente ammettono soluzioni alternative alla custodia quando non emergono giustificazioni adeguate.
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