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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17926/2026 del 19/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Fermo che aveva definito il procedimento con applicazione della pena su richiesta delle parti. Dai passaggi riportati emerge che il ricorso articolava due censure: la prima riguardava le prescrizioni collegate alle pene sostitutive richieste o applicate, sostenendosi in sostanza una pretesa illegittimità o una lesione dell'interesse dell'imputato; la Corte ha però rilevato che, per la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, le prescrizioni previste dall'art. 56-ter l. n. 689/1981 non sono pene accessorie discrezionali, ma contenuto necessario e predeterminato della pena sostitutiva, applicabile obbligatoriamente anche nel patteggiamento, sicché il motivo era privo di interesse. La seconda censura investiva l'erronea qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; la Corte ha osservato che tale motivo è ammissibile solo in caso di errore manifesto, ossia di qualificazione palesemente eccentrica e priva di margini di opinabilità rispetto al capo d'imputazione, mentre nel caso concreto il ricorso era formulato in modo aspecifico e non autosufficiente, senza che la dedotta violazione di legge fosse immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e della motivazione della sentenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo privo di interesse, perché le prescrizioni connesse alle pene sostitutive sono conseguenza necessaria della richiesta/accettazione della pena sostitutiva e non una statuizione discrezionale impugnabile come pena accessoria. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché la dedotta erronea qualificazione giuridica del fatto, nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., deve consistere in un errore manifesto, qui non emergente con immediatezza e comunque denunciato in modo generico. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 56-ter l. 24 novembre 1981, n. 689

    le prescrizioni previste dall'art. 56-ter ... per semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo ... costituiscono contenuto necessario e predeterminato della pena sostitutiva, da applicare obbligatoriamente anche in caso di patteggiamento

    Le prescrizioni collegate alle pene sostitutive non sono pene accessorie discrezionali, ma elementi necessari della pena sostitutiva, applicabili obbligatoriamente anche nel patteggiamento; chi chiede o accetta la pena sostitutiva accetta anche tali prescrizioni.

  • art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    introdotto dall'art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Ha introdotto l'art. 56-ter l. n. 689/1981 nel sistema delle pene sostitutive.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    possibilità di ricorrere per cassazione deducendo ... l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto

    Nel patteggiamento il ricorso per cassazione sulla qualificazione giuridica del fatto è ammesso solo se l'errore è manifesto, cioè immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità.

  • art. 3 c.p.p.

    Non risulta citato espressamente nel testo fornito.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

    In caso di inammissibilità del ricorso è possibile applicare la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende quando non ricorra assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento le prescrizioni che accompagnano le pene sostitutive non hanno natura di pene accessorie discrezionali, ma costituiscono un contenuto necessario della sanzione sostitutiva; pertanto non è configurabile un autonomo interesse a censurarle come se fossero oggetto di una scelta libera del giudice.
  • La richiesta dell'imputato o il consenso alla richiesta del pubblico ministero per l'applicazione di una pena sostitutiva implica l'accettazione delle prescrizioni che ne fanno parte.
  • Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento per erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo nei casi di errore manifesto, cioè quando la qualificazione sia palesemente incompatibile con il capo d'imputazione e con la motivazione, senza margini di opinabilità.
  • Una censura sulla qualificazione giuridica del fatto, per essere scrutinabile, deve essere specifica e autosufficiente; non basta allegare in modo generico una violazione di legge non immediatamente desumibile dagli atti richiamati.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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