Cassazione Civile, Ordinanza n. 11795/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un pensionato dello spettacolo di ottenere la riliquidazione della quota B della pensione, assumendo come base di calcolo la media effettiva delle migliori retribuzioni e non la retribuzione ridotta al limite di lire 315.000 giornaliere. I giudici di merito avevano accolto la domanda ritenendo non applicabile alla quota B il massimale pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, del D.P.R. n. 1420 del 1971, come modificato dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997, sul presupposto che la disciplina speciale dei trattamenti ex ENPALS non contenesse un richiamo espresso a quel limite. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 12 del D.P.R. n. 1420 del 1971 e dell'art. 4 del d.lgs. n. 182 del 1997 e sostenendo che il massimale pensionabile giornaliero si applica anche alla liquidazione della quota B della pensione. Il controricorrente ha eccepito, in via preliminare, il giudicato interno su un capo della decisione di merito relativo anche al numero dei contributi giornalieri computati; la Corte ha respinto tale eccezione perché il motivo di ricorso investiva la regola di calcolo della quota B nella sua interezza.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di giudicato interno e ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha affermato che, in tema di pensioni di anzianità dei lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della quota B non si devono considerare, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, comma 7, del D.P.R. n. 1420 del 1971, come modificato dal d.lgs. n. 182 del 1997. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, D.P.R. n. 1420 del 1971
il massimale pensionabile giornaliero resta applicabile anche al calcolo della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo e non è stato abrogato dai successivi interventi legislativi
art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182 del 1997
ha modificato il precedente limite, mantenendone però la logica del tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, rivalutabile annualmente secondo ISTAT
art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182 del 1997
non abroga né sostituisce il criterio di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 1420 del 1971, ma lo integra ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici decorrenti dopo l'entrata in vigore del decreto
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il vizio dedotto dall'INPS per violazione di legge
la Corte rinvia alle motivazioni dei precedenti conformi
art. 12 del D.P.R. n. 1420 del 1971
norma invocata come base del massimale pensionabile applicabile alla quota B
art. 4 del d.lgs. n. 182 del 1997
norma invocata dall'ente per sostenere la disciplina del calcolo della pensione
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il giudicato interno non si forma sulle singole affermazioni isolate della sentenza di merito, ma sull'unità minima di decisione costituita dalla sequenza fatto/norma/effetto; se l'impugnazione investe anche uno solo di tali elementi, il capo non può considerarsi coperto da giudicato interno.
- In tema di pensioni di anzianità dei lavoratori dello spettacolo, il massimale della retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla disciplina speciale continua ad applicarsi al calcolo della quota B della pensione, salvo espressa abrogazione o incompatibilità normativa.
- Una norma successiva che regola il calcolo dei trattamenti pensionistici può integrare il criterio preesistente senza eliminarlo, quando non contenga una chiara abrogazione e risulti coerente con il sistema speciale di riferimento.
- Nel calcolo della quota B pensionistica dei lavoratori dello spettacolo, la retribuzione giornaliera eccedente il limite legale non deve essere computata oltre il massimale previsto, dovendosi applicare il criterio legale di tetto alla retribuzione pensionabile.
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