Cassazione Penale, Sentenza n. 22755/2026 del 19/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso censurava la sentenza della Corte d\'appello di Torino per nullità derivante dall\'omessa notifica alla difesa delle memorie di conclusione del Procuratore generale. Si sosteneva che tale omissione avesse inciso sul diritto di difesa e sulla regolarità del procedimento decisionale in sede di impugnazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché, secondo l\'orientamento consolidato e la disciplina del procedimento cartolare vigente dal 1° luglio 2024 (cd. riforma Cartabia), non esiste più un obbligo di comunicazione d\'ufficio alle parti delle conclusioni del Procuratore generale nei procedimenti di appello ex art. 598-bis c.p.p. e di cassazione ex art. 611 c.p.p.; le richieste del Procuratore generale devono essere depositate quindici giorni prima dell\'udienza e restano a disposizione delle parti, che possono chiederne copia alla cancelleria. Inoltre, la Corte ha osservato che, anche ove si volesse considerare l\'omessa comunicazione come un\'invalidità, si tratterebbe di un vizio a regime intermedio che la difesa doveva eccepire con il primo atto utile (la formulazione delle conclusioni), cosa che non è avvenuta. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato, ai sensi dell\'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende. La sentenza di appello che aveva confermato la condanna per i reati di danneggiamento aggravato e resistenza è stata dunque confermata nella sostanza.
Norme richiamate
Disciplina della riforma Cartabia (vigente dal 1° luglio 2024)
La Corte interpreta che la riforma ha eliminato l\'obbligo di comunicazione d\'ufficio alle parti delle conclusioni del Procuratore generale nei procedimenti cartolari di appello e di cassazione; le richieste vanno depositate 15 giorni prima dell\'udienza e restano a disposizione, con eventuali comunicazioni alla difesa da considerarsi di mera cortesia.
Applicato per sottolineare che nel rito cartolare di impugnazione non è prevista la comunicazione automatica delle conclusioni del Procuratore generale secondo la disciplina novellata.
Richiamato analogicamente per il procedimento di cassazione, sullo stesso principio della non obbligatorietà della comunicazione d\'ufficio delle conclusioni del pubblico ministero nel nuovo rito cartolare.
Utilizzato per fondare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 15245 del 06/03/2025 (Rv. 287897)
Precedente richiamato che conferma l\'orientamento secondo cui le conclusioni del Procuratore generale nel procedimento cartolare non devono essere comunicate d\'ufficio alle altre parti e che eventuali depositi sono a disposizione su richiesta.
Massime di principio
- Con la disciplina del procedimento cartolare post-riforma, l\'omessa comunicazione ufficiale alle parti delle conclusioni del Procuratore generale non costituisce automaticamente motivo di nullità; le conclusioni sono depositate e restano a disposizione delle parti.
- Le comunicazioni del Procuratore generale al difensore, se effettuate, vanno considerate di mera cortesia e non creano un obbligo processuale per la cancelleria.
- Se si ritiene che l\'omessa comunicazione configuri un vizio, questo è un\'invalidità a regime intermedio che deve essere eccepita dal difensore con il primo atto utile (es.: la formulazione delle conclusioni); la mancata eccezione comporta perdita della rimedio e possibile inammissibilità del ricorso.
- In casi simili la difesa dovrebbe: 1) richiedere tempestivamente copia dei depositi del Procuratore generale presso la cancelleria; 2) presentare memorie o repliche nei termini (anche entro i 5 giorni prima dell\'udienza se previsto) per non perdere la possibilità di eccepire vizi procedurali; 3) valutare la tempestività dell\'eccezione come condizione di ammissibilità.
- Il ricorso manifestamente infondato può essere dichiarato inammissibile e il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell\'art. 616 c.p.p.
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