Cassazione Penale, Sentenza n. 16469/2024 del 19/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Treviso del 13/11/2023 che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto l'11/11/2023 avverso la sentenza n. 1432/20 del 26/06/2023. Con il ricorso per cassazione si contestava la declaratoria di tardività dell'appello e si sosteneva che la mancanza della firma digitale non potesse comportare inammissibilità perché l'impugnazione era stata trasmessa via PEC, che secondo il ricorrente surrogava la firma digitale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 87-bis d.lgs. 150/2022 comma 7, l'impugnazione proposta in forma digitale è inammissibile se non sono concorrenti tutti i requisiti prescritti (in particolare la sottoscrizione digitale del difensore e l'uso di un indirizzo PEC presente nel registro generale e riferibile all'ufficio). La Corte ha precisato che la PEC certifica solo la provenienza del messaggio e non la paternità del documento, che è attribuita esclusivamente dalla firma digitale. Per effetto dell'inammissibilità la Corte ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. La decisione è stata redatta in forma semplificata.
Norme richiamate
art. 591 cod. proc. pen., comma 3
Norma richiamata come criterio di riferimento per la proposizione delle impugnazioni; menzionata nella valutazione della correttezza formale e temporale dell'impugnazione.
art. 87-bis d.lgs. 150/2022, comma 7
prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 591, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 3 del presente articolo, l'impugnazione e' altresi' inammissibile: a) quando l'atto di impugnazione non e' sottoscritto digitalmente dal difensore; b) quando l'atto e' trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non e' presente nel registro generale degli indirizzi elettronici; c) quando l'atto e' trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato
La Corte ha interpretato la norma nel senso che tutti i requisiti elencati devono concorrere: la mancanza della firma digitale è causa di inammissibilita' anche se l'atto e' inviato via PEC; la PEC non sostituisce la firma digitale ai fini dell'attribuzione di paternità dell'atto.
art. 24, comma 6-sexies, dl 28/10/2020 n.137 (convertito dalla L. n.176/2020)
Richiamato come fonte normativa di origine delle disposizioni introdotte in materia digitale durante l'emergenza Covid, da cui trae origine la disciplina poi resa stabile dall'art. 87-bis del d.lgs. 150/2022.
Norma applicata per addebitare al ricorrente le spese del procedimento e per disporre il versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilita' dell'impugnazione.
decreto del Primo Presidente n. 68 del 28/4/2016
Norma procedurale che autorizza la redazione della motivazione in forma semplificata; applicata per la redazione della presente motivazione.
Massime di principio
- In materia di impugnazioni digitali, la trasmissione dell'atto via PEC non sostituisce la firma digitale: la firma digitale e' richiesta per attribuire la paternita' dell'atto al difensore.
- Perche' un'impugnazione digitale sia ammissibile devono concorrere tutti i requisiti formali richiesti dalla norma applicabile (firma digitale, PEC registrata nel registro generale, PEC riferibile all'ufficio che ha emesso il provvedimento). La carenza di anche un solo requisito puo' determinare inammissibilita'.
- La declaratoria di inammissibilita' per difetti formali assorbe profili processuali come la tempestivita': se manca un requisito formale essenziale l'eventuale questione di tardivita' puo' divenire irrilevante.
- Il mancato rispetto dei requisiti formali puo' comportare non solo l'inammissibilita' del ricorso ma anche l'addebito delle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto e' opportuno verificare preventivamente la conformita' formale dell'atto (firma digitale e correttezza dell'indirizzo PEC) prima dell'invio.
- In dubbio sulla correttezza formale dell'atto digitale, il difensore dovrebbe provvedere a integrazioni o a modalità alternative (es. deposito con firma digitale certa) per evitare il rischio di inammissibilita'.
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