Cassazione Penale, Ordinanza n. 06126/2025 del 14/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sull'adeguatezza della motivazione della Corte d'appello circa l'esclusione della tesi difensiva del "consumo di gruppo".
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto contro la sentenza della Corte d'appello di Roma del 1 marzo 2024. Il ricorrente contestava il mancato riconoscimento della fattispecie del cosiddetto "consumo di gruppo" in relazione al possesso di sostanze stupefacenti. La Corte di cassazione rileva, però, che la Corte territoriale aveva già fornito adeguata motivazione per escludere tale configurazione, valorizzando la strumentazione di cui l'imputato era munito, il numero delle dosi rinvenute e la loro diversità tipologica, pari a 20 dosi di cocaina e 14 di hashish. Il ricorso viene quindi ritenuto inammissibile.
Norme richiamate
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La deduzione del cosiddetto "consumo di gruppo" non può essere accolta quando il giudice di merito abbia motivato in modo congruo valorizzando elementi fattuali incompatibili con un uso comune e immediato della sostanza, come la disponibilità di strumenti di confezionamento o suddivisione, il numero elevato delle dosi e la loro eterogeneità.
- In sede di legittimità, il controllo sulla motivazione non consente di sostituire una diversa lettura dei fatti a quella già logicamente e adeguatamente esposta dal giudice di merito.
- Quando il ricorso si limita a contrapporre una diversa ricostruzione del fatto a una motivazione già ritenuta adeguata, esso è dichiarato inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 14 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06101/2025 del 14/02/2025
- ordinanza_penale · 14 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06107/2025 del 14/02/2025
- ordinanza_penale · 14 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06108/2025 del 14/02/2025
- ordinanza_penale · 14 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06109/2025 del 14/02/2025
- ordinanza_penale · 14 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06110/2025 del 14/02/2025
- ordinanza_penale · 14 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06111/2025 del 14/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →