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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10916/2024 del 14/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Catania che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di declaratoria di ne bis in idem (art. 669 c.p.p.) e aveva unificato, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., le violazioni sotto il vincolo della continuazione. Il ricorrente deduceva: (1) incompetenza del giudice dell'esecuzione per violazione degli artt. 665, commi 3 e 4 c.p.p.; (2) errata applicazione del divieto di ne bis in idem e mancata valutazione dell'unitarietà sostanziale della vicenda rispetto alle valutazioni effettuate nel giudizio di cognizione; (3) vizio di motivazione e illegittimità nella determinazione della pena per il reato continuato, con applicazione di aumenti per reati satellite, tra cui uno (capo 10) poi assolto in via definitiva.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato manifestamente infondati i primi due motivi (competenza e ne bis in idem), ritenendo corretta la competenza della Corte d'appello e l'impossibilità di riproporre in sede esecutiva una questione di ne bis in idem già decisa in via principale. Ha invece accolto il terzo motivo in parte: ha rilevato un errore nel calcolo della pena unica del reato continuato, dovuto all'inclusione di un aumento relativo a una violazione poi assolta. Per tale motivo ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per il reato continuato e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Catania, disponendo che il giudizio di rinvio si svolga in diversa composizione conformemente alla decisione della Corte Costituzionale n. 183/2013.

Norme richiamate

  • art. 665 cod. proc. pen.

    Stabilisce la competenza del giudice dell'esecuzione; la Corte ha ritenuto competente la Corte d'appello di Catania per l'ordinanza impugnata (commi 3 e 4), escludendo che inosservanze tabellari abbiano alterato la costituzione del giudice.

  • art. 669 cod. proc. pen.

    Disciplina la declaratoria di ne bis in idem; la Corte ha confermato che la questione non può essere riproposta in sede esecutiva se già decisa negativamente nel giudizio di cognizione.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Regola l'incidente di esecuzione per la disciplina del reato continuato; la Corte ha ritenuto corretto l'uso di questo istituto per unificare le violazioni sotto il vincolo della continuazione, ma ha ordinato la rideterminazione della pena sul punto specifico indicato.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Richiamato nella censura relativa all'interpretazione delle norme sulla impugnazione/valutazione delle questioni già decise, con riferimento alla possibilità di sindacare valutazioni già fatte in cognizione.

  • art. 33, comma primo, cod. proc. pen.

    Norma sulla nullità per vizi nella costituzione del giudice; la Corte ha precisato che la violazione delle regole organizzative incide solo se si verifica uno stravolgimento dei principi essenziali dell'ordinamento giudiziario.

  • art. 3 Costituzione

    Richiamato nella censura sul principio di proporzionalità (parità/simmetria nella determinazione della pena); la Corte non ha accolto la censura di illegittimità costituzionale sul punto, salvo per l'errore concreto individuato.

  • art. 27 Costituzione

    Richiamato rispetto ai principi che devono guidare la determinazione delle pene (umanità e rieducazione); non ha determinato un'accoglienza della censura oltre la correzione tecnica del calcolo della pena.

  • artt. 34, comma 1 e 623, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    Citati in relazione alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 183/2013: la Corte ha disposto che nel giudizio di rinvio non può partecipare il giudice che ha precedentemente deciso sull'istanza in esecuzione, per tutelare imparzialità e diritto di difesa.

  • Sentenza Corte Costituzionale 3 luglio 2013, n. 183

    Stabilisce che, dopo annullamento, il giudice che ha già deciso sull'istanza in esecuzione non può partecipare al giudizio di rinvio; la Cassazione ha ordinato il rinvio con diversa composizione in osservanza di tale principio.

Massime di principio

  • La competenza del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 665 c.p.p. va riconosciuta anche quando vi siano precedenti procedure di annullamento e rinvio, salvo prova di uno stravolgimento organizzativo che incida sulla costituzione del giudice.
  • La questione del ne bis in idem non può essere nuovamente proposta in sede esecutiva se è stata già decisa in via principale nel giudizio di cognizione; può essere riproposta solo se la decisione in sede cognitiva aveva escluso incidentalmente l'identità del fatto (cioè senza efficacia di giudicato formale).
  • In sede esecutiva il giudice deve escludere dal calcolo della pena aumenti o circostanze riferibili a fatti o capi per i quali sia intervenuta successiva assoluzione; l'errata inclusione di una violazione poi assolta può incidere sul complessivo aumento per il reato continuato e giustifica il rinvio per nuova determinazione.
  • Se la Cassazione annulla parzialmente per errore nel calcolo della pena, il rinvio deve avvenire con diversa composizione del collegio se il precedente giudice ha già deciso sull'istanza in esecuzione, conformemente alla giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 183/2013).
  • Le censure relative alla proporzionalità della pena e al confronto con pene inflitte a coimputati richiedono motivazioni concrete e comparative: l'asserita sproporzione da sola non è sempre sufficiente a ottenere riforma se il giudice ha svolto valutazioni di merito adeguate; tuttavia errori di computo o inclusione di fatti non provati/assolti devono essere corretti.

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