Cassazione Civile, Ordinanza n. 09292/2026 del 13/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia trae origine da un rapporto di conto corrente bancario. In un primo giudizio promosso dalla banca per il pagamento del saldo passivo, il correntista aveva ottenuto il rigetto della domanda monitoria; nel medesimo giudizio era stata dichiarata tardiva e quindi inammissibile la sua domanda di ripetizione di quanto asseritamente a credito sul conto. Successivamente il correntista ha agito contro la società cessionaria del credito bancario chiedendo la restituzione della somma di euro 139.932,58, sostenendo che tale importo fosse ormai coperto da giudicato in forza della precedente sentenza. Il Tribunale ha accolto la domanda, mentre la Corte d’appello ha riformato la decisione, ritenendo che il giudicato precedente coprisse solo l’inesistenza del debito del correntista verso la banca e non anche l’esistenza di un credito restitutorio del correntista. Gli eredi del correntista hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 2909 c.c., 12 disp. prel. c.c. e 112 c.p.c., assumendo che la Corte d’appello avesse falsamente interpretato l’estensione del giudicato derivante dalla precedente sentenza e che il credito di euro 139.932,58 fosse stato già accertato con efficacia di giudicato; (2) violazione degli stessi artt. 2909 c.c. e 112 c.p.c., oltre all’art. 115 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse errato nell’individuazione del soggetto passivamente legittimato e si fosse spinta oltre il devolutum, senza considerare la ricostruzione compiuta dal Tribunale. La banca e la società cessionaria hanno resistito; la banca ha proposto anche ricorso incidentale sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso principale inammissibile. Ha ritenuto che la precedente sentenza resa nell’opposizione a decreto ingiuntivo avesse coperto di giudicato soltanto l’insussistenza del debito del correntista verso la banca, poiché in quel giudizio non era stata proposta una domanda di accertamento del credito restitutorio né una tempestiva domanda di condanna alla restituzione dell’indebito. Il giudicato, quindi, non si estendeva all’asserito credito del cliente verso la banca o verso il soggetto cessionario. La Corte ha anche rilevato la carenza di autosufficienza del ricorso, per l’assenza di specifici riferimenti all’atto introduttivo del giudizio di opposizione. Il ricorso incidentale sulle spese è stato dichiarato inefficace perché tardivo ai sensi dell’art. 334 c.p.c. La decisione finale ha quindi confermato la soccombenza dei ricorrenti, con condanna alle spese e applicazione delle sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre al raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Il giudicato sostanziale fa stato solo entro i limiti oggettivi e soggettivi della decisione, e nel caso concreto copriva soltanto l’insussistenza del debito del correntista, non anche l’esistenza di un credito restitutorio.
Richiamato nel motivo, ma la Corte non ne ravvisa una violazione rilevante rispetto alla corretta portata del giudicato.
La Corte esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la sentenza d’appello si è pronunciata nei limiti delle domande effettivamente proposte.
Il richiamo è ritenuto non fondato; la motivazione della sentenza di merito non poteva essere letta come accertamento di un credito restitutorio non domandato tempestivamente.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma processuale richiamata nei motivi di ricorso per censurare violazioni di legge sostanziale e processuale.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Richiamato per dedurre nullità della sentenza e del procedimento.
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo perché la censura si pone contro un principio di diritto ormai consolidato in tema di limiti oggettivi del giudicato.
Il ricorso incidentale è stato dichiarato inefficace perché proposto tardivamente rispetto alla sentenza impugnata.
Il giudizio è stato definito secondo la procedura accelerata in camera di consiglio prevista dalla norma.
Applicata la condanna aggravata per la definizione del giudizio in conformità alla proposta e per la soccombenza processuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Il giudicato sostanziale copre soltanto gli elementi costitutivi dell’azione effettivamente decisa; non si estende a fatti, affermazioni motivazionali o questioni che non siano necessari al decisum, né può trasformare l’accertamento dell’inesistenza di un debito in accertamento positivo dell’esistenza di un credito non domandato.
- Quando il primo giudizio ha ad oggetto la contestazione del saldo passivo di un conto corrente e il successivo ha ad oggetto la ripetizione di somme a favore del correntista, la diversità di petitum e causa petendi esclude la preclusione del giudicato, anche se i fatti di base sono in parte comuni.
- La mera affermazione nella motivazione di una sentenza, secondo cui dalle risultanze contabili emerge un saldo creditore, non equivale a pronuncia di condanna alla restituzione se la relativa domanda non sia stata proposta in modo tempestivo e specifico.
- In sede di ricorso per cassazione, il motivo che invoca il giudicato deve essere autosufficiente: occorre indicare in modo puntuale dove e come la questione o la domanda siano state introdotte nel processo di merito.
- Il ricorso incidentale proposto tardivamente rispetto alla sentenza impugnata è inefficace ai sensi dell’art. 334 c.p.c.
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